Cassazione Penale, Ordinanza n. 30994/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare, entrambe proposte in relazione a una pena detentiva residua di anni due mesi sei di reclusione per bancarotta fraudolenta commessa quale amministratore unico di una società. La difesa deduceva violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse dato rilievo, in modo ostativo, alla sola mancanza di attività lavorativa nonostante l'assenza di nuove denunce o reati, la buona condotta del condannato, il decorso di cinque anni dal passaggio in giudicato e la carenza di istruttoria su ulteriori attività risocializzanti, oltre alla presenza dell'istante all'udienza camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte di fatto e comunque manifestamente infondate, poiché il tribunale di sorveglianza non aveva escluso il beneficio per la sola assenza di lavoro o volontariato, ma aveva valorizzato la mancanza di elementi concreti, emersi anche dall'istruttoria UEPE, idonei a dimostrare una seria e attuale evoluzione positiva della personalità e la concreta possibilità di reinserimento sociale. Ha inoltre ritenuto immune da censure la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, considerata l'entità della pena in esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La misura dell'affidamento in prova richiede una valutazione concreta della positiva evoluzione della personalità del condannato e della possibilità di reinserimento sociale; l'attività lavorativa non è requisito indefettibile, ma solo un elemento valutabile nel giudizio prognostico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza deve considerare non solo la gravità e tipologia del reato, ma anche il comportamento successivo del condannato e gli elementi concreti che consentano una prognosi favorevole di reinserimento sociale.
- La mancanza di attività lavorativa o di volontariato non costituisce, di per sé, motivo ostativo automatico all'accesso alla misura alternativa; ciò che rileva è l'eventuale assenza di dati concreti che facciano ritenere realizzata una positiva evoluzione della personalità.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto e della prova, quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo non illogico delle ragioni del diniego della misura alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare è legittima quando risulti incompatibile con l'entità della pena residua o con i presupposti normativamente richiesti dalla misura.
Come è indicizzato
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