Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4732/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1304/2025 emessa e pubblicata in data 16/06/2025 dal Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202601142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro annualità, per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/2022 e 2022/23. La sentenza non era stata impugnata dall'amministrazione ed era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione il 23 giugno 2025, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di rispettare il termine non è imputabile alla ricorrente, ma all'inerzia amministrativa. Il commissario ad acta è stato nominato sin d'ora in un dirigente della direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di stanziare o allocare le somme e completare tutte le fasi contabili fino al pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al decisum.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ne afferma il rispetto quanto al termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ne afferma il rispetto con riferimento ai termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma, nel caso concreto, la possibilità di attivare l'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, il cui diritto era stato riconosciuto dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo amministrativo di conformazione al giudicato.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, e in mancanza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il termine fissato dal giudice per fruire di un beneficio economico sia ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali, se la prestazione originaria è fungibile e il ritardo non è imputabile al beneficiario.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'assenza di stanziamento, l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con individuazione delle attività amministrative e contabili necessarie all'integrale esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'ottemperanza, potendo essere negata dal giudice quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.