Cassazione Civile, Ordinanza n. 05180/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un agente di commercio impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2009, un maggior reddito imponibile di euro 25.360,00, disconoscendo la deducibilità di costi documentati da fatture emesse da una collaboratrice/professionista per attività descritte come analisi clienti, telemarketing e prestazioni analoghe. L'Ufficio riteneva che tali fatture si riferissero a operazioni oggettivamente inesistenti. Nei gradi di merito la pretesa erariale era stata confermata. In Cassazione il contribuente articolava sei motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la controparte non avesse dimostrato l'inesistenza dell'attività e che l'onere probatorio fosse stato erroneamente posto a suo carico; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e nullità dell'avviso per mancato contraddittorio preventivo; 3) omesso esame e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c., contestando l'uso di presunzioni; 4) violazione dell'art. 53 Cost., lamentando che i costi sostenuti per produrre i ricavi recuperati non fossero stati considerati; 5) nullità della sentenza per carenza/insufficienza di motivazione; 6) inammissibilità del principio della c.d. doppia conforme nel contenzioso tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che investivano il vizio motivazionale per la presenza della doppia conforme, applicabile ratione temporis, e perché il ricorrente non aveva indicato differenze tra le rationes di fatto delle sentenze di primo e secondo grado. Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi: sull'onere della prova ha ribadito che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrarne l'inesistenza anche per presunzioni, ma una volta forniti elementi gravi, precisi e concordanti grava sul contribuente la prova dell'effettività delle operazioni; nel caso concreto la CTR aveva valorizzato plurimi indici, tra cui irreperibilità del soggetto emittente, assenza di struttura economica, mancanza di costi tipici e retrocessione in contanti dei pagamenti. Sul contraddittorio endoprocedimentale ha escluso la nullità dell'avviso, poiché per i tributi non armonizzati e per accertamenti a tavolino non sussiste un obbligo generalizzato di previo contraddittorio. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sul divieto di presunzioni di secondo grado, affermando che tale divieto non esiste nell'ordinamento e che una catena di inferenze presuntive, se sorretta da gravità, precisione e concordanza, è ammissibile. Quanto ai costi, ha ricordato che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare la natura fittizia dei componenti positivi/negativi per poter ottenere il relativo trattamento fiscale, mentre nel caso concreto si era limitato a contestazioni generiche. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità possono cumulare, in un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione se sono chiaramente distinguibili i profili dedotti; il vizio motivazionale, nel testo applicabile, incontra il limite della doppia conforme.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Nel caso esaminato non imponeva la nullità dell'avviso per mancato contraddittorio preventivo, poiché si trattava di accertamento svolto a tavolino e non presso i locali del contribuente.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso fondato sul vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 2727 c.c.
È stata esclusa la tesi del divieto di presunzioni di secondo grado o a catena; il fatto noto desunto da presunzioni può costituire base di ulteriori inferenze, se ogni passaggio è sorretto da gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, e possono fondare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni anche in sequenza inferenziale.
art. 53 Cost.
La doglianza sulla capacità contributiva è stata dichiarata inammissibile perché il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettività/deducibilità dei costi collegati a operazioni ritenute inesistenti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per carenza di motivazione è stata respinta per genericità e difetto di specificità rispetto alle statuizioni impugnate.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e inconferente.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi/negativi direttamente afferenti a spese per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito nei limiti dell'importo non ammesso in deduzione.
l. n. 44/2012
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 16/2012 nel passaggio sui costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Richiamato solo per affermare che il termine dilatorio per il contraddittorio decorre dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, ma tale disciplina non era applicabile al caso concreto.
art. 53 Cost.
Richiamato anche per sostenere la deducibilità dei costi, ma la censura non è stata accolta per difetto di prova specifica del contribuente.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza delle operazioni anche per presunzioni, ma, una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrarne l'effettività.
- Nelle controversie fiscali, la regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a provare la realtà dell'operazione, potendo tali elementi essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- Il cd. divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non costituisce un principio generale dell'ordinamento: una sequenza di inferenze presuntive è legittima se ciascun passaggio è logicamente sorretto da requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il vizio motivazionale in cassazione è inammissibile quando opera la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati svolti a tavolino; la sua omissione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso.
- In tema di costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi il trattamento fiscale favorevole deve fornire una prova specifica della natura fittizia dei componenti dedotti o recuperati, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
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