Sentenza del 07/12/2016 n. 25100 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Abrogazione - Successiva abrogazione della norma abrogante - Ripristino della relativa disciplina - Esclusione - Fondamento - Regime attuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle sanzioni, conseguente alla decadenza dalle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000. La contribuente sosteneva che l'abrogazione, operata dal decreto-legge n. 223/2006, della norma agevolativa originaria e la successiva abrogazione della norma abrogante da parte della legge n. 244/2007 avessero determinato la riviviscenza dell'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, con conseguente applicabilità del precedente regime agevolato. L'Ufficio contestava tale ricostruzione, sostenendo che la legge n. 244/2007 avesse introdotto una disciplina nuova e autonoma, senza ripristinare la normativa precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Ufficio e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha stabilito che la legge n. 244/2007 non ha fatto rivivere l'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, ma ha introdotto una nuova disciplina a regime modificando direttamente le tariffe delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Le agevolazioni sono quindi applicabili ai trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati solo se diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, comunque denominati. Nel caso concreto, non ricorrendo tale presupposto, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha rigettato il ricorso originario della contribuente, confermando il recupero delle imposte. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 33, comma 3
Prevedeva un regime agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, secondo una disciplina più ampia rispetto a quella successivamente introdotta.
Decreto-legge n. 223/2006, art. 36, comma 15, convertito dalla legge n. 248/2006
Ha abrogato l'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, restringendo il precedente regime agevolativo.
Legge n. 244/2007, art. 1, commi 25-28
Ha introdotto una nuova disciplina delle agevolazioni, modificando direttamente le tariffe delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'intervento non ha determinato la riviviscenza della norma precedentemente abrogata.
D.P.R. n. 131/1986, art. 1 della Tariffa, parte prima
La tariffa dell'imposta di registro è stata modificata dalla legge n. 244/2007 per disciplinare il nuovo regime applicabile ai trasferimenti immobiliari agevolati.
D.Lgs. n. 347/1990, art. 1-bis della tariffa
La tariffa delle imposte ipotecaria e catastale è stata modificata dalla legge n. 244/2007, prevedendo il pagamento in misura proporzionale e non più necessariamente in misura fissa.
Art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'abrogazione della norma abrogante non comporta automaticamente la riviviscenza della norma originariamente abrogata, soprattutto quando il legislatore abbia introdotto una disciplina nuova e autonoma.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1, e codice di procedura civile, art. 342
L'onere di specificità dei motivi d'appello è assolto quando le argomentazioni dell'appellante consentono di individuare con sufficiente certezza le critiche rivolte alla sentenza impugnata, anche senza una formulazione formalistica.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che aveva abrogato una precedente disposizione non comporta automaticamente la riviviscenza della norma originaria: occorre verificare se il legislatore abbia introdotto una disciplina nuova e autonoma.
- Quando una legge modifica direttamente le tariffe o il testo normativo di riferimento e disciplina nuovamente l'intera materia, essa tende a sostituire integralmente il regime precedente, anziché ripristinarlo.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo i presupposti espressamente previsti dalla disciplina vigente al momento rilevante; non è sufficiente che l'immobile ricada in un piano urbanistico particolareggiato se manca la destinazione all'attuazione di programmi di edilizia residenziale.
- La presenza di un piano particolareggiato di iniziativa privata, anche se approvato dal Comune e sottoscritto dalle parti, non garantisce di per sé l'agevolazione quando la normativa richiede anche una specifica finalità residenziale convenzionata o programmata.
- In caso di successione di norme agevolative, occorre distinguere tra abrogazione, nuova disciplina e disciplina transitoria, verificando il testo normativo e non basandosi soltanto sulla tecnica dell'abrogazione dell'abrogazione.
- Nel processo tributario, un appello è sufficientemente specifico se consente di comprendere le critiche rivolte alla decisione di primo grado, anche quando riprende argomenti già esposti in precedenza.
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