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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2025 (allegato n. 1) dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - del P.E.I. 2025/2026 redatto in data 20.10.2025; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali.

Giustizia amministrativa202506521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026, PEI e atti presupposti relativi alla dotazione degli insegnanti di sostegno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a un minore riconosciuto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, affetto da disturbo dello spettro autistico con compromissione linguistica e cognitiva, a fronte di un orario scolastico complessivo di 30 ore. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell'art. 40 l. 449/1997, degli artt. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell'art. 3 l. 241/1990. È stata chiesta l'assegnazione del sostegno per l'intero orario scolastico, pari a 30 ore settimanali. Il verbale del GLO e il PEI riconoscevano espressamente che le 18 ore erano insufficienti rispetto ai bisogni educativi del minore e che sarebbe stata indispensabile la presenza dell'insegnante di sostegno per l'intero orario, ma indicavano l'insufficienza delle risorse assegnate alla scuola.

La decisione

Dopo l'accoglimento della domanda cautelare monocratica, con ordine di riesame e di riformulazione del PEI, l'Amministrazione ha nuovamente riunito il GLO, riformulato il PEI e assegnato al minore 30 ore settimanali di sostegno, corrispondenti all'intero tempo scuola. Il ricorrente ha quindi dichiarato di avere ottenuto il bene della vita richiesto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha rilevato che l'Amministrazione, in formale esecuzione del decreto cautelare e in sostanziale adesione alle ragioni dedotte, aveva assicurato per l'intero anno scolastico la copertura richiesta. Poiché il ricorrente ha conseguito in via amministrativa il risultato perseguito, è venuto meno oggettivamente l'interesse alla prosecuzione del giudizio e la lite è cessata. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle Amministrazioni resistenti secondo il principio della soccombenza virtuale, in considerazione della loro condotta successiva e dell'accoglimento cautelare che aveva condotto alla riassegnazione delle ore.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della situazione di handicap grave del minore, rilevante ai fini della determinazione del sostegno scolastico necessario.

  • artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.

    Sono invocati a tutela dei diritti fondamentali all'eguaglianza sostanziale, all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità.

  • artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992

    Sono dedotti quali disposizioni poste a fondamento del diritto all'inclusione scolastica e all'assegnazione del sostegno adeguato alle esigenze individuali dell'alunno.

  • d.lgs. 66/2017

    È richiamato quale disciplina dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

  • art. 40 l. 449/1997

    È invocato in relazione all'organizzazione e alla disponibilità delle risorse per il sostegno scolastico.

  • art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007

    È richiamato unitamente alla giurisprudenza costituzionale quale fondamento della tutela del diritto al sostegno scolastico adeguato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 80/2010

    È richiamata quale pronuncia interpretativa della disciplina sul sostegno scolastico e sulla tutela del diritto all'inclusione dell'alunno con disabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    È dedotto per contestare il difetto di adeguata motivazione degli atti di assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere [...] può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.

    La norma consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, eliminando oggettivamente la controversia.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato nell'ordinanza interlocutoria per valutare l'eventuale omessa deduzione della parte ricorrente sulla sopravvenuta assegnazione delle ore.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce in via amministrativa il bene della vita richiesto dal ricorrente, determinando l'oggettivo venir meno della lite e dell'utilità della decisione di merito.
  • In una controversia sull'adeguatezza delle ore di sostegno scolastico, la riformulazione del PEI e l'assegnazione del sostegno per l'intero orario scolastico richiesto soddisfano la pretesa sostanziale dedotta e rendono improseguibile il giudizio di annullamento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Quando la definizione amministrativa della controversia interviene in esecuzione di una misura cautelare e comporta l'integrale attribuzione del bene della vita, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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