Ordinanza n. 2192/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale, con esclusione da un concorso interno per 118 posti di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale del 9 gennaio 2026, il verbale recante le motivazioni e gli ulteriori atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e ammessa alla prosecuzione del concorso. In sede cautelare ha sostenuto che il giudizio negativo fosse contraddetto: dalle conclusioni favorevoli formulate da una psicologa psicoterapeuta incaricata privatamente il 18 febbraio 2026; dal precedente giudizio di idoneità attitudinale ottenuto circa quattro anni prima in un concorso per commissari della Polizia di Stato; dall'attestato di proficua partecipazione a un ciclo formativo sulla comunicazione assertiva, rilasciato da una docente che era anche componente della commissione in senso lato. Ha quindi dedotto l'inidoneità o inattendibilità del giudizio attitudinale negativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di manifesta fondatezza delle censure. Ha ritenuto che le valutazioni rese da un soggetto esterno all'amministrazione della pubblica sicurezza, anche se formulate da una psicologa psicoterapeuta, non siano di per sé idonee a mettere in discussione il giudizio attitudinale espresso dagli organi istituzionalmente competenti, salvo che quest'ultimo presenti profili di abnormità. Il precedente giudizio di idoneità, risalente a circa quattro anni prima e riferito a un diverso concorso, non esclude la possibilità di successive evoluzioni della personalità incompatibili con il ruolo oggetto della selezione. Quanto all'attestato relativo al corso sulla comunicazione assertiva, dal verbale giornaliero n. 7 del 9 gennaio 2026 risulta che la docente non faceva parte dell'organo collegiale che ha espresso il giudizio di non idoneità. Non ravvisando quindi un fumus boni iuris sufficientemente evidente, il giudice ha negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata in assenza di profili di manifesta fondatezza delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive della pubblica sicurezza, le valutazioni psico-attitudinali dell'organo amministrativo istituzionalmente competente non sono superabili, in sede cautelare, mediante pareri o valutazioni rese da professionisti esterni all'amministrazione, anche quando tali valutazioni siano favorevoli al candidato; rilevano soltanto eventuali profili di abnormità del giudizio amministrativo.
- Un precedente giudizio di idoneità attitudinale, riferito a un diverso concorso e risalente a diversi anni prima, non vincola l'amministrazione in una successiva procedura selettiva, poiché non esclude l'evoluzione della personalità del candidato né la diversa verifica dei requisiti attitudinali richiesti dal nuovo ruolo.
- Un attestato formativo o una valutazione favorevole proveniente da una persona che non abbia partecipato all'organo collegiale competente a formulare il giudizio di non idoneità non è idoneo, da solo, a dimostrare l'illegittimità di tale giudizio.
Come è indicizzato
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