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Sentenza

Sentenza n. 11179/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1692/2024 pubbl. il 25/11/2024, emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 3735/2023, mai impugnata, come da certificazione del 2.7.2025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 28.2.2025, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito, infra: - disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 3.000,00; - per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015; - respinge ogni altra domanda e/o eccezione; - condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in complessivi euro 1.200.00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Giustizia amministrativa202514631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa all'erogazione della Carta del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1692/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità previste per i titoli esecutivi. La sentenza aveva disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente, riconoscendo il diritto del ricorrente a buoni di spesa per complessivi euro 3.000,00 e condannando il Ministero alla relativa emissione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio presupposto. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, corrispondendo le somme dovute e compiendo gli atti necessari, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, applicata nel giudicato presupposto anche in favore del docente non di ruolo.

  • art. 5 d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015

    Individua le modalità di erogazione dei buoni di spesa della Carta del docente, alle quali l'Amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di mancata contestazione dell'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività di commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali non comporta un compenso autonomo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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