Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p., con la tesi che la condanna sarebbe stata confermata nonostante la 'grossolanità' del falso e con difetti valutativi delle prove; (2) violazione di legge e vizio di motivazione relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto ostativo il limite edittale della ricettazione nonostante la concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, che di fatto avrebbe eliminato il minimo edittale, e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 tale causa di non punibilità sarebbe applicabile
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (rieplica di doglianze già trattate in appello: la valutazione di merito sulle prove è preclusa in sede di legittimità) e ha invece ritenuto fondato il secondo motivo. In particolare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, la Corte ha rilevato che la negazione del beneficio ex art. 131-bis da parte della Corte d'appello si fondava su una valutazione errata dei limiti edittali dell'art. 648 c.p. Tuttavia, poiché dagli atti non risultano immediatamente e in modo chiaro tutti i presupposti di fatto per riconoscere la non punibilità, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'art. 131-bis c.p. e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale quando, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 156/2020), i presupposti siano riscontrabili; la Cassazione può riconoscerla in sede di legittimità solo se i requisiti sono immediatamente emergenti dagli atti
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte d'appello aveva ritenuto il limite edittale ostativo alla concessione dell'art. 131-bis, ma la Corte di Cassazione ha osservato che l'applicazione dell'attenuante di cui al comma 4 può di fatto eliminare il minimo edittale e rendere possibile l'applicazione della causa di non punibilità
art. 474 cod. pen.
Norma richiamata per il reato di falsificazione/contraffazione: la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la responsabilità sulla base della consulenza tecnica che accertava la capacità ingannatrice dei marchi riprodotti
Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2020
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 131-bis c.p. che escludeva la non punibilità per particolare tenuità nei reati senza minimo edittale; tale pronuncia è centrale per ritenere applicabile l'art. 131-bis anche all'ipotesi lieve della ricettazione quando i presupposti siano verificabili
Cass. Sez. 2, n. 35033/2020 (Stolarz)
Conferma che la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis può essere riconosciuta in sede di legittimità senza rinvio quando i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti
Cass. Sez. 6, n. 13809/2015
Richiamata per il principio che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio e che il controllo è limitato alla coerenza logico-giuridica della motivazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione il merito probatorio: può censurare solo la coerenza logica e l'aderenza della motivazione alle fonti di prova; valutazioni sulla capacità dimostrativa delle prove sono precluse
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, l'art. 131-bis c.p. può trovare applicazione anche per reati privi di minimo edittale, se l'assenza del minimo è di fatto determinata (es. per effetto di attenuanti) e i requisiti per la tenuità risultano dagli atti
- La Cassazione può riconoscere la non punibilità per particolare tenuità in sede di legittimità solo quando i presupposti siano immediatamente desumibili dagli atti; in caso contrario deve annullare con rinvio per ulteriore accertamento di merito
- Se in appello è stata concessa un'attenuante che riduce la pena al di sotto di un minimo edittale, il giudice deve valutare la compatibilità di tale situazione con l'applicazione dell'art. 131-bis alla luce della giurisprudenza costituzionale
- Per ottenere il riconoscimento della tenuità in sede di cassazione è strategico far emergere chiaramente, nei provvedimenti e negli atti, gli elementi fattuali che dimostrano la particolare tenuità e l'insussistenza degli interessi protetti, evitando che la questione richieda ulteriori accertamenti
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