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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8356/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia del 30/03/2023 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (06/03/2023) di un fabbricato abusivo. La ricorrente propone tre censure: 1) nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale; 2) nullità del verbale di vane ricerche; 3) assenza dei presupposti del sequestro preventivo (mancanza di fumus e periculum).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sulle censure processuali relative alla notifica e al verbale di vane ricerche il Tribunale ha ritenuto che la notifica al difensore sia avvenuta legittimamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo tre accessi infruttuosi al domicilio eletto (una casa di vacanze in zona disabitata) e ulteriori ricerche di esito negativo. Si è richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Tuppi) che ammette la notifica al difensore anche quando l'imputato è temporaneamente assente o il luogo non è agevolmente individuabile, senza necessità di indagini supplementari come richiesto dall'art. 157 c.p.p. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che sussistessero fumus e periculum: il manufatto era stato realizzato senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e i lavori erano in corso, rendendo necessario il sequestro preventivo anche in funzione impeditiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione dell'atto al difensore di fiducia quando la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto non sia possibile; applicata qui in presenza di accessi infruttuosi al domicilio eletto e di ulteriori ricerche negative.

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Prevede modalità ordinarie di notificazione e le indagini necessarie per accertare l'irreperibilità; la Corte ha distinto i casi in cui è dovuta un'indagine più ampia (art. 157) da quelli in cui la temporanea assenza è sufficiente per procedere con la notifica al difensore (art. 161, comma 4).

  • Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (c.d. Tuppi)

    La impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto... è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite interpretata nel senso che la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è lecita anche in caso di temporanea assenza o difficoltà di individuazione del domicilio, senza necessità di prove supplementari di irreperibilità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186

    non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Riferimento alla necessità di valutare la colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità prima di imporre sanzioni accessorie; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende (EUR 3.000), ritenendo assente una colpa grave ma giustificando un onere pecuniario.

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida anche quando la persona ha eletto domicilio in luogo temporaneamente disabitato o difficilmente individuabile: non sempre è necessaria una prova ampia di "irreperibilità" come richiesta per le notifiche ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
  • Eleggere domicilio in una casa di vacanze o in luogo non stabile può risultare svantaggioso, poiché la temporanea assenza legittima la notificazione al difensore e può essere ritenuta volontaria per rendere difficoltoso il reperimento.
  • La procura conferita al difensore e la comunicazione da parte del legale circa l'udienza sono elementi che possono escludere la violazione del diritto di difesa, se l'imputato ha effettivamente avuto conoscenza dell'udienza tramite il professionista.
  • Per resistere a un sequestro preventivo di un bene immobiliare costruito senza titolo in zona vincolata, il ricorrente deve contestare con elementi il fumus e il periculum: la presenza di lavori in corso e il vincolo paesaggistico sono argomenti forti a favore del sequestro 'in funzione impeditiva'.
  • Le contestazioni formali sulla validità delle notifiche richiedono prova delle carenze nelle operazioni di notificazione (verbali di vane ricerche, documentazione degli accessi); senza tali elementi le eccezioni processuali difficilmente prevalgono.
  • Anche in caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che non emergano elementi tali da configurare una presentazione del ricorso in palese mala fede.

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