Sentenza del 10/10/2019 n. 25499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La M.M. Automobili Italia S.p.A. aveva chiesto il rimborso dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti contenuti nei motori delle autovetture importate nel periodo febbraio-dicembre 2003. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che l'accisa fosse stata trasferita sui clienti attraverso i prezzi di vendita e che il rimborso avrebbe determinato un indebito arricchimento della società. La CTR aveva invece ritenuto insufficienti gli elementi presuntivi dell'Ufficio, rilevando l'assenza nei bilanci e nelle fatture di una specifica evidenza dell'addebito dell'imposta agli acquirenti. L'Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione della disciplina sul rimborso delle imposte indebitamente versate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i quattro motivi di ricorso e ha confermato il riconoscimento del rimborso in favore della M.M. Automobili. La CTR aveva adeguatamente valutato le presunzioni dell'Ufficio, osservando che l'esistenza di un margine di utile non dimostra di per sé la traslazione dell'imposta, che i bilanci non riportavano una specifica voce relativa al trasferimento dell'accisa e che le fatture non evidenziavano l'addebito dell'imposta ai clienti. Le contestazioni dell'Agenzia miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia esaminato gli elementi rilevanti con motivazione adeguata.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
violazione e falsa applicazione della legge
La censura di violazione di legge deve individuare un effettivo errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma, non limitarsi a contestare la valutazione concreta delle prove.
Art. 2729, codice civile
presunzioni gravi, precise e concordanti
Per dimostrare la traslazione dell'imposta e l'eventuale indebito arricchimento, le presunzioni devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non è sufficiente una presunzione generica o meramente ipotetica.
Legge n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, come modificato dalla legge n. 13 del 2007, art. 21
La disciplina del rimborso delle imposte preclude il rimborso quando il tributo sia stato trasferito economicamente su altri soggetti e il rimborso determini un indebito arricchimento del richiedente. Tale circostanza deve tuttavia essere dimostrata sulla base di elementi probatori idonei.
Art. 378, codice di procedura civile
Consente il deposito di memoria illustrativa nel giudizio di cassazione entro i termini previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di un'imposta, l'amministrazione che nega la restituzione sostenendo la traslazione del tributo sul cliente deve fornire elementi concreti e concordanti; non bastano l'esistenza di un margine di utile, la generica inclusione dei costi nel prezzo o mere deduzioni economiche.
- La presenza o l'assenza di un'indicazione specifica dell'imposta nei bilanci, nella contabilità e nelle fatture può costituire un elemento rilevante per valutare se il tributo sia stato effettivamente trasferito a valle.
- La valutazione delle presunzioni spetta principalmente al giudice di merito. In Cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice con una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione è logica e adeguata.
- Il rimborso può essere negato per evitare un indebito arricchimento solo quando l'effettiva traslazione economica dell'imposta sia adeguatamente provata; l'onere non è assolto mediante presunzioni generiche o non concordanti.
- Quando il giudice di merito esamina i documenti contabili e motiva perché essi non dimostrano l'addebito dell'imposta ai clienti, la decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
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