Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5671/2026 - Roma, Sezione 1

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202512395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza relativa al procedimento unitario per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio. Il ricorrente deduceva di avere effettuato la preiscrizione e trasmesso la richiesta, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione da parte della sede diplomatica dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 dicembre 2025, integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e l’avvenuta attivazione del procedimento. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando dimostri l’effettiva attivazione del procedimento amministrativo; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa concretamente dedotta, senza che sia necessario un ulteriore ordine giudiziale di provvedere.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia anteriore al ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, quando essa abbia attivato il procedimento in tempi ritenuti ragionevoli anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.