Sentenza n. 5671/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza relativa al procedimento unitario per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio. Il ricorrente deduceva di avere effettuato la preiscrizione e trasmesso la richiesta, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione da parte della sede diplomatica dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 dicembre 2025, integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e l’avvenuta attivazione del procedimento. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando dimostri l’effettiva attivazione del procedimento amministrativo; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio sul silenzio presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa concretamente dedotta, senza che sia necessario un ulteriore ordine giudiziale di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia anteriore al ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, quando essa abbia attivato il procedimento in tempi ritenuti ragionevoli anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, l’amministrazione può essere condannata alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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