Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n.112 del 2025, con limitato riferimento alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, richiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Comune di Vasto, quale Amministrazione soccombente.

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Vasto nell’esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 112 del 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e del contributo unificato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione soccombente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 112 del 2025, nella parte relativa alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. In ragione della persistente inerzia dell’amministrazione soccombente, aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune di Vasto ha effettuato i pagamenti richiesti. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. La richiesta di nomina del commissario ad acta è rimasta priva di oggetto. Non è stata adottata una pronuncia sulle questioni sostanziali relative all’esatto adempimento del giudicato. Il Collegio ha disposto nulla per le spese di giudizio, rilevando la mancata costituzione dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo derivante dal giudicato e vengono così meno le esigenze di tutela del ricorrente.
  • L’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del giudicato, comprese le spese di lite, gli accessori di legge e il contributo unificato, rende priva di oggetto l’eventuale richiesta di nomina di un commissario ad acta.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione resistente può giustificare la statuizione nulla per le spese di giudizio nel processo di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.