Sentenza n. 245/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n.112 del 2025, con limitato riferimento alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, richiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia del Comune di Vasto, quale Amministrazione soccombente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Vasto nell’esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 112 del 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e del contributo unificato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione soccombente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 112 del 2025, nella parte relativa alla refusione delle spese di lite, degli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. In ragione della persistente inerzia dell’amministrazione soccombente, aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune di Vasto ha effettuato i pagamenti richiesti. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. La richiesta di nomina del commissario ad acta è rimasta priva di oggetto. Non è stata adottata una pronuncia sulle questioni sostanziali relative all’esatto adempimento del giudicato. Il Collegio ha disposto nulla per le spese di giudizio, rilevando la mancata costituzione dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo derivante dal giudicato e vengono così meno le esigenze di tutela del ricorrente.
- L’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del giudicato, comprese le spese di lite, gli accessori di legge e il contributo unificato, rende priva di oggetto l’eventuale richiesta di nomina di un commissario ad acta.
- La mancata costituzione dell’amministrazione resistente può giustificare la statuizione nulla per le spese di giudizio nel processo di ottemperanza.
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