Cassazione Civile, Ordinanza n. 19672/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una ex dipendente aveva insinuato al passivo della procedura concorsuale della banca un credito risarcitorio di euro 91.999,19, dedotto come conseguenza di demansionamento e trasferimento ritenuti illegittimi. Il credito era stato ammesso con riserva, perché fondato su un giudizio di lavoro ancora pendente. La lavoratrice ha poi proposto opposizione sostenendo che quel giudizio, instaurato davanti al giudice del lavoro e interrotto dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della società, si era estinto per mancata riassunzione ex art. 305 c.p.c.; dunque mancava il presupposto della pendenza di un separato giudizio e il credito avrebbe dovuto essere ammesso definitivamente allo stato passivo. Il tribunale ha rigettato l'opposizione come inammissibile, ritenendo che l'an e il quantum del credito dovessero essere accertati dal giudice del lavoro e che, venuto meno il giudizio pendente, venisse meno anche la base dell'ammissione con riserva. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 99 l.fall. e degli artt. 80, 86 e 87 d.lgs. n. 385/1993, censurando la tesi del tribunale secondo cui il credito non poteva essere fatto valere nella procedura concorsuale senza previo accertamento del giudice del lavoro; la ricorrente ha sostenuto invece che l'accertamento e la quantificazione dei crediti di lavoro, quando finalizzati alla partecipazione al concorso, spettano al giudice fallimentare, mentre al giudice del lavoro restano solo le domande che tutelano la posizione del lavoratore all'interno dell'impresa. Con il secondo motivo erano dedotte questioni sulle spese, poi assorbite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nel caso di credito risarcitorio vantato dal lavoratore e destinato esclusivamente all'insinuazione al passivo, la cognizione sull'an e sul quantum spetta agli organi della procedura concorsuale e non al giudice del lavoro. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Rovigo e ha rinviato la causa allo stesso tribunale, in diversa composizione, perché riesamini l'opposizione attenendosi al principio di diritto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
richiamato dalla parte per sostenere l'estinzione del giudizio di lavoro per mancata riassunzione dopo l'interruzione.
artt. 24, 52 e 99 l.fall.
richiamati per contestare la decisione del tribunale e per sostenere che l'accertamento del credito spettava alla procedura concorsuale.
artt. 80, 86 e 87 d.lgs. n. 385/1993
richiamati in relazione alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi e al rinvio alla disciplina fallimentare.
art. 52 l.fall.
indicato come base della riserva di competenza della procedura concorsuale per l'accertamento dei crediti da far valere sul patrimonio del debitore.
Massime di principio
- Quando un credito del lavoratore è fatto valere esclusivamente per la partecipazione al concorso nella procedura concorsuale, l'accertamento dell'an e del quantum rientra nella cognizione del giudice concorsuale e non del giudice del lavoro.
- La sottoposizione del datore di lavoro a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale rende improponibili o improseguibili, per la durata della procedura, le azioni del lavoratore dirette a ottenere una condanna pecuniaria, anche se accompagnate da domande meramente strumentali di accertamento o costitutive.
- Resta ferma la competenza del giudice del lavoro solo per le azioni che mirano alla tutela della posizione del lavoratore all'interno dell'impresa, come impugnazione del licenziamento, reintegrazione o accertamento dell'indennità risarcitoria quando l'interesse non sia soltanto concorsuale.
- L'ammissione al passivo di un credito di lavoro risarcitorio presuppone che il credito sia accertato quanto ad an e quantum, ma tale accertamento spetta agli organi della procedura quando la domanda ha finalità esclusivamente concorsuali.
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