Sentenza n. 463/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto del Ministero Istruzione e Merito prot.n.2830 del 22.11.2024 a firma del responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui, in esecuzione della sentenza Tar Lazio n.7846/23, è stata esaminata e rigettata l’istanza di riconoscimento di titolo estero presentata ex art.16 D.Lgs. 206/2007 dal ricorrente nel 2021 con riferimento alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO; - di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con l’odierno ricorso, ivi compreso, ove occorra, del parere del MUR prot. DGINTCO n.12486 del 20 agosto 2024, non meglio conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo rumeno di formazione sul sostegno per la classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio, aveva esaminato e respinto la sua istanza di riconoscimento, presentata ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e, ove occorrente, il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il testo non espone specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per una sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, con atto acquisito dall'amministrazione il 16 giugno 2025, ha rinunciato all'istanza di riconoscimento respinta con il provvedimento impugnato, allo scopo di iscriversi ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106. Tale rinuncia ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione. La domanda cautelare era stata precedentemente accolta, in sede monocratica e collegiale, ma ciò non ha impedito la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto delle circostanze e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 206/2007
Base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero; la sentenza non esamina nel merito i presupposti del riconoscimento.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare monocratica, precedentemente concessa dal Presidente della Sezione.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede i percorsi formativi ai quali la ricorrente intendeva iscriversi dopo aver rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero.
Massime di principio
- La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- L'accoglimento, anche in sede cautelare, della domanda di sospensione dell'atto impugnato non impedisce la successiva dichiarazione di improcedibilità quando una circostanza sopravvenuta elimini l'interesse alla decisione di merito.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo definisce il giudizio dichiarando l'improcedibilità senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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