Cassazione Civile, Sentenza n. 1046/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul regime fiscale delle somme percepite dalla contribuente a seguito di una transazione con la Banca Popolare di Ancona, posta a termine di una lite relativa alla violazione del diritto di opzione dei soci per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile. La contribuente sosteneva che le somme fossero restituzione di capitale (esenti) o, in subordine, tassabili come cessione di partecipazioni non qualificate con tassazione separata al 12,5%. L'Amministrazione finanziaria le aveva invece qualificate come corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare, ricondotte ai redditi diversi di cui all'art. 67 d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la transazione remunerasse in realtà la rinuncia al diritto di opzione e, dunque, la perdita di una parte significativa dei diritti connessi allo status di socio; ciò era confermato dal fatto che il risarcimento era commisurato alla partecipazione societaria. La Corte ha confermato l'impostazione della Commissione Tributaria Regionale, escludendo che si potesse ricondurre l'operazione in via generale e automatica alla categoria degli obblighi di "fare, non fare o tollerare" al fine di alterare il regime fiscale previsto dalla legge. Condanna dell'Agenzia a rifondere le spese in favore della contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. i) e lett. c-bis)
Le somme percepite sono state valutate alla stregua di componenti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 67 (redditi diversi), ma la Corte ha dato rilievo specifico alla lett. c-bis in relazione alla cessione di diritti/partecipazioni (in particolare la rinuncia al diritto di opzione) configurandola come caso assimilabile alla cessione di partecipazioni
Circolare Agenzia delle Entrate n. 52/E del 10 dicembre 2004, punto 2.2.5
La circolare considera ricomprese nei redditi diversi di cui all'art. 67, lett. c-bis, le cessioni di diritti che rappresentano percentuali di diritti di voto o partecipazioni; la Corte l'ha ritenuta di supporto per qualificare fiscalmente la rinuncia al diritto di opzione come cessione di diritti con conseguente disciplina di tassazione separata
Codice civile, artt. 1965 e ss. (riferimento comparativo)
Richiamati a titolo comparativo per distinguere gli obblighi contrattuali generici (fare/non fare) dalla specifica natura del diritto sociale rinunciato; la Corte ha escluso che la transazione vada automaticamente ricondotta alla categoria generale degli obblighi di fare/non fare/tollerare ai fini fiscali
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata incidentalmente in materia di esenzioni/contributo unificato; la Corte ha osservato che, essendo soccombente l'amministrazione pubblica, non si applicava la previsione di esenzione prevista per alcune amministrazioni
Massime di principio
- La qualificazione fiscale delle somme percepite in sede di transazione va determinata guardando alla 'causa' e alla natura del diritto effettivamente rinunziato o trasferito, non al mero fatto che si tratti di una transazione.
- La rinuncia a diritti societari significativi (es. diritto di opzione) può essere assimilata a una cessione di diritti/partecipazioni e assoggettata alla disciplina fiscale prevista per tali fattispecie (es. tassazione separata), se il corrispettivo è commisurato alla partecipazione societaria.
- Non è ammesso che la transazione sia usata in maniera sistematica per mutare surrettiziamente il regime fiscale stabilito dalla legge: l'amministrazione e i giudici devono ricondurre l'operazione alla fattispecie tributaria tipica che più corrisponde alla sua reale causa ed oggetto.
- La configurazione come pagamento per obblighi di fare, non fare o tollerare va verificata con attenzione: tale qualificazione non è automatica e non deve sovrastare la valutazione della sostanza economica della rinuncia o della cessione di diritti.
- In caso di contestazione, elementi quali la correlazione dell'indennizzo alla quota di partecipazione e l'origine della lite (lesione di specifici diritti societari) sono indici rilevanti per qualificare fiscalmente il saldo come corrispettivo per la rinuncia a diritti societari.
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