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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento - c_I120 - REG_UFFICIALE - 0063304 - Uscita - 10/08/2026 reso dal Comune di Terracina ed avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della CIL presentata dalla APS VENTO D'ESTATE con prot. n.41761/I del 27/05/2026 e della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n.55094/I del 10/07/2026;

Giustizia amministrativa202600796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione del Comune di Terracina che disponeva l'annullamento in autotutela della CIL presentata il 27 maggio 2026 e della segnalazione certificata di agibilità presentata il 10 luglio 2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha chiesto l’annullamento della comunicazione comunale del 10 agosto 2026, avente a oggetto l’annullamento in autotutela della CIL e della segnalazione certificata di agibilità. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente; il TAR ha esaminato preliminarmente la configurabilità dell’azione impugnatoria rispetto alla comunicazione contestata.

La decisione

Il TAR, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile. La comunicazione contestata è qualificata come un avviso di inefficacia della CIL, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, che informa l’interessata delle ragioni della classificazione di inefficacia. Non costituisce un atto tipizzato dalla legge né un atto di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione; pertanto, non è configurabile un’azione impugnatoria. Il Collegio si è conformato al precedente della stessa Sezione e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto che il presente ricorso possa essere definito con sentenza ex art.60 c.p.a., ricorrendone i presupposti;

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • La comunicazione con cui l’amministrazione informa il segnalante dell’inefficacia di una CIL, senza esercitare un potere di controllo tipizzato dalla legge e senza produrre effetti esecutori o inibitori, ha natura di avviso e non di provvedimento impugnabile; contro di essa non è configurabile un’azione di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi edilizi
RamiEdilizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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