Sentenza n. 481/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del decreto Rep. n. 7879/2024 del 19.12.2024, a firma della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare delle scienze giuridiche presso il Dipartimento di Scienza Giuridiche “Cesare Beccaria” della stessa Università, nella parte in cui ha dichiarato vincitrice la controinteressata dott.ssa Arianna Arini e secondo classificato l’odierno ricorrente; nonché in parte qua, della stessa graduatoria conclusiva; del verbale del 9.12.2024 della Commissione giudicatrice di valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti; del verbale del 4.12.2024 con cui la Commissione giudicatrice ha delineato i parametri ed i criteri di valutazione dei titoli in attuazione dell’art. 10 del bando di concorso; di tutti gli altri verbali e di tutte le altre operazioni concorsuali. Con richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della selezione per il conferimento di un assegno di ricerca, nella parte in cui la controinteressata è stata dichiarata vincitrice e il ricorrente secondo classificato
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione della graduatoria, la graduatoria stessa e i verbali della commissione, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittima ammissione della vincitrice, ritenuta priva del dottorato di ricerca e dell’esperienza alternativa richiesta dal bando; ha contestato la presentazione della domanda mediante posta elettronica ordinaria, nonostante la candidata disponesse di una PEC, nonché la validità del curriculum prodotto in formato Word e la valutabilità di un assegno di ricerca non indicato tra i titoli. Ha poi censurato i punteggi attribuiti alla vincitrice per curriculum, attività di ricerca, competenze, informatica giuridica e pubblicazioni, lamentando difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e violazione dei criteri del bando. Ha contestato, inoltre, il proprio punteggio, in particolare la mancata attribuzione di punti per il dottorato di ricerca e la ridotta valutazione di corsi, attività di ricerca, competenze, pubblicazioni e conoscenze informatiche, sostenendo che la commissione avesse introdotto soltanto ex post il criterio dell’attinenza al progetto di ricerca. Infine, ha dedotto l’illegittima composizione della commissione per i rapporti accademici e professionali tra il presidente e la candidata vincitrice. La controinteressata ha successivamente rinunciato all’assegno, ma il ricorrente ha dichiarato di conservare interesse all’annullamento, al riesercizio del potere e al risarcimento.
La decisione
Il TAR ha confermato la sussistenza dell’interesse al ricorso nonostante la rinuncia della vincitrice, ritenendo sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., la dichiarazione dell’interesse a fini risarcitori. Nel merito ha respinto le censure. La domanda della vincitrice era stata presentata con modalità conforme al bando, che consentiva l’invio tramite PEC o, in assenza di PEC, tramite posta elettronica ordinaria; il bando sanzionava soltanto la mancata presentazione telematica. Il curriculum era stato prodotto in formato PDF all’indirizzo previsto e l’assegno di ricerca risultava indicato e allegato, sicché la commissione poteva valutarlo. Le attività post-lauream della vincitrice erano state ritenute idonee a integrare il requisito alternativo al dottorato, in quanto pertinenti al progetto di ricerca. Quanto ai punteggi, il giudice ha ribadito l’ampia discrezionalità tecnica della commissione nei concorsi universitari, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento. Ha ritenuto legittime le valutazioni relative a curriculum, attività di ricerca, competenze, conoscenze informatiche e pubblicazioni, sia della vincitrice sia del ricorrente. Ha rilevato un errore nel calcolo del punteggio relativo all’esperienza professionale della vincitrice, ma ha escluso che tale errore potesse modificare la graduatoria, poiché anche sottraendo due punti permaneva un distacco di sette punti: non era quindi superata la prova di resistenza. La mancata attribuzione di punti al dottorato del ricorrente è stata ritenuta legittima perché il titolo riguardava un ambito estraneo al settore oggetto della selezione; il criterio dell’attinenza era già desumibile dal bando e non era stato introdotto ex novo dalla commissione. Anche la mancata o ridotta valutazione di corsi, attività, competenze e pubblicazioni è stata ritenuta coerente con il requisito di specifica competenza nel settore della ricerca. I rapporti di collaborazione scientifica, tutoraggio, partecipazione editoriale e pubblicazione in un volume curato dal presidente della commissione non sono stati ritenuti sufficienti a configurare incompatibilità o violazione dell’imparzialità, in assenza di rapporti personali o professionali di intensità tale da far presumere un giudizio fondato su interessi personali o economici. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’insussistenza dell’illegittimità e, quindi, dell’ingiustizia del danno. Ricorso respinto integralmente; spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Per accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori è sufficiente che il ricorrente dichiari di avere interesse a tale accertamento; non occorre specificare nel giudizio di impugnazione i presupposti della futura domanda risarcitoria né averla già proposta.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la fissazione tempestiva dell’udienza di merito dopo la fase cautelare.
art. 51 c.p.c.
La mera esistenza di rapporti accademici o professionali tra commissario e candidato non determina automaticamente incompatibilità; rilevano rapporti personali o professionali di intensità tale da compromettere l’imparzialità, salva l’eventuale astensione spontanea.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e delle procedure concorsuali.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e alla contestazione delle valutazioni della commissione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nei concorsi universitari la valutazione dei titoli e la predeterminazione dei relativi criteri appartengono all’ampia discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire il giudizio della commissione con una diversa valutazione di merito.
- Quando il bando richiede un dottorato o, in alternativa, un curriculum e un’esperienza di ricerca idonei all’attività oggetto della selezione, la commissione può valutare le attività post-lauream e ammettere il candidato privo di dottorato se tali attività risultano concretamente pertinenti al progetto di ricerca.
- Il requisito dell’attinenza dei titoli e delle esperienze al settore o al progetto di ricerca non costituisce criterio introdotto ex novo dalla commissione quando sia già desumibile dal bando, che richieda una competenza specifica e un curriculum idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca indicata.
- L’errore nella determinazione del punteggio non comporta l’annullamento della graduatoria se, anche correggendo il punteggio contestato, il ricorrente non potrebbe conseguire una posizione utile: in tal caso non è superata la prova di resistenza.
- La mera collaborazione scientifica, il tutoraggio, la partecipazione a comitati editoriali o la pubblicazione in un volume curato da un commissario non determinano, da soli, l’incompatibilità del commissario; occorre dimostrare rapporti personali o professionali di intensità tale da far dubitare concretamente dell’imparzialità del giudizio, in particolare per la presenza di interessi economici reciproci.
- La domanda di partecipazione a una selezione è conforme alla lex specialis quando è presentata con una delle modalità telematiche alternativamente previste dal bando; il possesso di una PEC non rende illegittimo l’uso della posta elettronica ordinaria se il bando non impone ai titolari di PEC di utilizzarla.
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