Cassazione Penale, Sentenza n. 16496/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico aggravato (art. 615-ter comma 2 n.1 c.p.). Il ricorrente censura il calcolo del termine di prescrizione sostenendo che, per la fattispecie aggravata, la pena edittale massima sarebbe di 10 anni (a seguito della modifica normativa del 2024) e dunque il termine prescrizionale, secondo gli artt. 159 e 161 c.p., non si sarebbe ancora compiuto; inoltre dichiara di essere interessato a rinunziare alla prescrizione per ottenere una pronunzia sul merito e consentire anche l'esame di eventuali profili disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, al momento della consumazione del reato (14/03/2017), il massimo edittale applicabile all'ipotesi aggravata di accesso abusivo era di 5 anni e non di 10, poiché l'aumento a 10 anni è stato introdotto dalla legge 28/06/2024 n.90, entrata in vigore il 17/07/2024, norma successiva al fatto e dunque non retroattiva. Di conseguenza la Corte territoriale ha correttamente calcolato la prescrizione come già maturata ed ha dichiarato estinto il reato. La Corte ha inoltre ricordato i principi in tema di rinuncia alla prescrizione (la rinunzia effettuata prima della maturazione è inefficace fino al verificarsi della causa estintiva) e che non risultano censure fondate circa il mancato contraddittorio sulla pronuncia predibattimentale.
Norme richiamate
art. 615-ter comma 2 n.1 c.p.
art. 615-ter c.p., comma 2, n.1
Individua la fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico nella forma aggravata: è la norma base della imputazione e il riferimento per determinare il massimale di pena applicabile al fatto.
art. 159 c.p.
Stabilisce che il termine di prescrizione si determina in relazione alla pena edittale prevista dalla legge al tempo del fatto; la Corte l'ha applicata per escludere l'applicazione della modifica normativa successiva.
art. 161 comma 2 c.p.
Regola il calcolo del termine di prescrizione in rapporto alla pena edittale; richiamata dal ricorrente per sostenere un termine più lungo, ma la Corte ha osservato che va preso il massimo edittale vigente al momento del fatto.
legge 28 giugno 2024 n.90 (art. 16 comma 1 lett. b n.1.1))
legge 28 giugno 2024, n.90, art.16, comma 1, lett. b), n.1.1)
Ha innalzato il massimo edittale dell'art. 615-ter da 5 a 10 anni; la Corte ha ritenuto che essendo norma successiva alla commissione del reato non possa essere applicata retroattivamente per il calcolo della prescrizione.
art. 469 c.p.p.
Norma che disciplina il proscioglimento predibattimentale; la sentenza impugnata è stata considerata una pronunzia predibattimentale e non è stata dedotta la violazione del contraddittorio.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, Mulieri)
Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, Mulieri, Rv. 282828
Principio secondo cui la rinuncia alla prescrizione effettuata prima della sua maturazione non è invalida ma risulta inefficace fino al verificarsi della causa estintiva; citata per spiegare gli effetti della rinuncia fatta dall'imputato.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 43366 del 22/09/2023)
Sez. 2, n. 43366 del 22/09/2023, Pg, Rv. 285340 - 01
Richiama i limiti dell'interesse all'impugnazione da parte del Procuratore generale e la specificità dell'interesse dell'imputato rispetto alla declaratoria di prescrizione; citata per motivare la non fondatezza dell'eccezione sollevata dal Procuratore generale in sede di cassazione.
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione va preso come riferimento il trattamento sanzionatorio (pena edittale) vigente al momento della commissione del reato: successivi aumenti di pena non si applicano retroattivamente per estendere la prescrizione.
- Una norma penale che peggiora la posizione dell'imputato (aumenta il massimo edittale) è norma sfavorevole se posteriore al fatto e non può essere applicata retroattivamente per determinare la durata della prescrizione.
- La rinuncia alla prescrizione è un atto rilevante ma, se effettuata prima della maturazione del termine prescrizionale, può risultare inefficace fino al verificarsi della causa estintiva: chi intende rinunziare per ottenere una pronuncia sul merito deve valutare attentamente tempi e modalità con il difensore.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce autonomi procedimenti disciplinari nei confronti dell'interessato.
- Eventuali vizi procedurali (es. mancato contraddittorio) devono essere specificamente dedotti: in giudizi su pronunce predibattimentali ex art. 469 c.p.p. occorre verificare se il contenuto della doglianza incide effettivamente sui presupposti del proscioglimento.
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