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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30645/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società che aveva ricevuto un mutuo chirografario da una banca, garantito all’80% da una garanzia pubblica del Fondo per le piccole e medie imprese gestito da MCC. A seguito dell’inadempimento della mutuataria, la banca aveva escusso la garanzia; MCC aveva quindi versato alla banca la somma garantita e, tramite l’agente della riscossione, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il credito di restituzione delle somme erogate. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo applicabile l’art. 61 l.fall. e sostenendo che il regresso/surrogazione del garante fosse possibile solo se il creditore originario fosse stato soddisfatto integralmente, circostanza non ricorrente perché il pagamento del Fondo era stato solo parziale rispetto al credito della banca. Con il ricorso per cassazione MCC ha dedotto violazione degli artt. 61, 62 e 63 l.fall. e dell’art. 1292 c.c., sostenendo che il Fondo non è coobbligato solidale del fallito ma garante del finanziatore; che, dopo l’escussione, sorge un autonomo credito di restituzione, assistito da privilegio; che la banca si è insinuata al passivo al netto di quanto recuperato; e che l’art. 61 l.fall. non è applicabile perché la garanzia pubblica opera per legge solo entro una percentuale massima del finanziamento. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto a sua volta ricorso incidentale, rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso della società gestore del Fondo, assorbendo il secondo motivo e anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ha cassato il decreto del tribunale di Brescia e ha rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto erronea l’applicazione dell’art. 61 l.fall., chiarendo che la garanzia pubblica del Fondo non crea una coobbligazione solidale con il fallito, ma determina, dopo il pagamento al finanziatore, un autonomo credito di restituzione del Fondo, di natura privilegiata, insinuabile al passivo anche se il creditore originario non è stato soddisfatto integralmente. Il credito della banca, per la parte rimborsata dal Fondo, si estingue e viene surrogato dal diritto del Fondo stesso.

Norme richiamate

  • art. 61 l.fall.

    si applica solo ai rapporti tra coobbligati solidali; non disciplina il credito del Fondo di garanzia, che non è coobbligato solidale del fallito

  • art. 62 l.fall.

    richiamato insieme all’art. 61 per escluderne l’applicazione alla garanzia pubblica del Fondo

  • art. 63 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione alla fattispecie

  • art. 1292 c.c.

    esclude la configurabilità di una solidarietà passiva tra Fondo garante e debitore fallito

  • art. 1203 c.c.

    il Fondo, dopo il pagamento al finanziatore, si surroga nel credito nei limiti della somma versata

  • art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996

    istituisce il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinato a fornire una parziale assicurazione dei crediti bancari verso le PMI

  • art. 2, d.m. 20/6/2005

    disciplina la garanzia diretta del Fondo, la misura percentuale della copertura, la rivalsa verso l’impresa inadempiente e la surrogazione ex art. 1203 c.c.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. n. 123/1998

    prevede la restituzione dell’intervento agevolativo in caso di revoca o inadempimento dell’impresa beneficiaria

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 123/1998

    attribuisce ai crediti nascenti dai finanziamenti agevolati una causa di prelazione privilegiata, con le eccezioni indicate

  • art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998

    richiama la procedura esattoriale per il recupero dei crediti del Fondo

  • art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    richiamato quale procedura esattoriale applicabile al recupero

  • art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    norma sostitutiva richiamata per la procedura di recupero

Massime di principio

  • La garanzia pubblica concessa dal Fondo per le PMI non trasforma il Fondo in coobbligato solidale del debitore finanziato, ma attribuisce al Fondo, dopo l’escussione, un autonomo diritto di rivalsa/restituzione verso l’impresa inadempiente.
  • L’art. 61 l.fall. è applicabile solo ai rapporti di solidarietà passiva tra coobbligati; non può essere esteso ai crediti del Fondo di garanzia, che hanno fonte, funzione e regime autonomi.
  • Il credito del Fondo, una volta effettuato il pagamento al finanziatore, è insinuabile al passivo del fallimento del beneficiario anche se il creditore originario non è stato soddisfatto integralmente, nei limiti della somma versata dal Fondo.
  • La parte del credito del finanziatore rimborsata dal Fondo si estingue nella corrispondente misura e viene sostituita dal distinto credito del Fondo, assistito da privilegio ex lege.
  • Per i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e per gli interventi agevolativi previsti dal d.lgs. n. 123/1998, il diritto del garante pubblico alla restituzione opera secondo un regime speciale, autonomo rispetto alla fideiussione ordinaria e al regresso tra coobbligati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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