Cassazione Civile, Ordinanza n. 12822/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di pensione di anzianità proposta da un assicurato che, secondo l'INPS, al momento della domanda amministrativa del 2005 non aveva ancora maturato tutti i requisiti contributivi richiesti. La corte d'appello aveva però ritenuto che il requisito contributivo potesse essere perfezionato anche dopo il rigetto della domanda amministrativa e nel corso del giudizio, applicando l'art. 149 disp. att. c.p.c. e riconoscendo i ratei di pensione dal gennaio 2007 al settembre 2008. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 22 l. n. 153 del 1969, sostenendo che il diritto alla pensione di anzianità deve esistere già al momento della domanda amministrativa e che, se i requisiti maturano solo successivamente, occorre presentare una nuova domanda, con decorrenza della prestazione solo dal mese successivo alla nuova istanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errato il richiamo dell'art. 149 disp. att. c.p.c., norma riferita alle pensioni di invalidità e all'aggravamento del requisito sanitario, quindi non applicabile alla pensione di anzianità. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, l. n. 153 del 1969, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma solo se alla data della domanda tutti i presupposti del diritto sono già maturati; in difetto, la domanda deve essere respinta e l'interessato deve presentare una nuova istanza una volta perfezionati i requisiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda introduttiva del giudizio. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale nel corso della causa.
Norme richiamate
Riguarda solo le pensioni di invalidità e l'aggravamento del requisito sanitario; non è applicabile alla pensione di anzianità.
art. 22, comma 5, L. n. 153 del 1969
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma solo se tutti i requisiti costitutivi sono già presenti alla data della domanda amministrativa; se mancano requisiti, la domanda va respinta e occorre una nuova istanza.
Corte costituzionale n. 355 del 1989
Richiamata in relazione all'art. 149 disp. att. c.p.c., nel quadro della sua applicazione alle pensioni di invalidità.
Massime di principio
- Per la pensione di anzianità il diritto deve essere integro alla data della domanda amministrativa: la maturazione successiva di uno dei requisiti costitutivi non sana la domanda originaria.
- Quando alla data della domanda manca un requisito essenziale per la prestazione previdenziale, l'istanza deve essere respinta; l'interessato può solo presentare una nuova domanda dopo il perfezionamento dei presupposti.
- La decorrenza della pensione di anzianità si collega alla presentazione della domanda solo se i requisiti sono già maturati; in caso contrario, la decorrenza non può essere fatta retroagire alla domanda originaria.
- L'art. 149 disp. att. c.p.c. non è norma generale per il perfezionamento in corso di causa dei requisiti previdenziali, ma disciplina specificamente l'ipotesi delle pensioni di invalidità e dell'aggravamento sanitario.
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