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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 32083 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva rilevato che la ditta, formalmente cessata nel 2003, aveva proseguito l'attività anche nel 2004 e aveva emesso fatture non risultanti dalla contabilità. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi accertato maggiori ricavi e maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2002, 2003 e 2004. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, la tardività dell'appello dell'Ufficio, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dopo la comunicazione del processo verbale di constatazione, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale e l'illegittimità delle sanzioni. L'Agenzia ha chiesto il ripristino integrale dei ricavi originariamente accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del contribuente: l'appello dell'Agenzia era tempestivo perché la prima notificazione era stata avviata entro il termine e la successiva rinnovazione era stata eseguita con sollecita diligenza; l'eccezione relativa al termine di sessanta giorni era stata implicitamente rigettata con motivazione per relationem; le sanzioni non erano state specificamente riproposte in appello e dovevano quindi considerarsi rinunciate. È stato invece accolto il motivo relativo all'insufficiente motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva ridotto i ricavi senza illustrare i calcoli e i passaggi contabili seguiti. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la CTR aveva erroneamente svalutato le fatture emesse e non contabilizzate e non aveva spiegato adeguatamente perché i medesimi dati dovessero condurre a ricavi inferiori. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 38 e 56

    Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunziate se non sono specificamente riproposte in appello.

    La notificazione dell'impugnazione può restare tempestiva quando il notificante abbia avviato il procedimento entro il termine e la mancata conclusione dipenda da cause non imputabili, purché provveda alla rinnovazione con sollecita diligenza. Inoltre, le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico in appello.

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per proporre impugnazione.

    La prima consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro il termine di impugnazione impedisce la decadenza quando la notificazione non si perfezioni per una causa non imputabile al notificante e venga rinnovata tempestivamente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Nel caso concreto il termine risultava rispettato: il processo verbale era stato comunicato il 26 aprile 2007 e gli avvisi erano stati notificati il 29 giugno 2007.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Ricostruzione induttiva del reddito.

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito anche prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e utilizzando presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54

    La fattura documenta l'operazione descritta nel documento.

    Le fatture emesse, anche se non registrate nella contabilità, costituiscono elementi probatori rilevanti dell'effettuazione delle operazioni e possono essere utilizzate per ricostruire i ricavi e l'IVA dovuta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Obbligo di motivazione della sentenza.

    Il giudice tributario deve indicare in modo comprensibile il percorso logico e contabile che conduce alla quantificazione dei ricavi; non è sufficiente dichiarare genericamente di aver esaminato fatture o documenti.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione dispone di fatture emesse ma non contabilizzate, tali documenti possono costituire una base probatoria significativa per l'accertamento dei ricavi, soprattutto in caso di omessa dichiarazione.
  • Il giudice può rideterminare autonomamente il reddito, ma deve spiegare puntualmente i criteri, i dati e i calcoli utilizzati; una riduzione meramente apodittica è esposta a cassazione.
  • La contestazione della tardività di una notificazione può fallire se l'atto è stato consegnato tempestivamente all'ufficiale giudiziario e la rinnovazione è stata effettuata senza ritardi colpevoli.
  • Le eccezioni formulate in primo grado devono essere riproposte specificamente in appello; il semplice richiamo generale ai precedenti motivi non è sufficiente.
  • La violazione del termine di sessanta giorni successivo al processo verbale va verificata confrontando le date concrete di comunicazione del verbale e di notificazione dell'avviso.
  • In presenza di un accertamento induttivo, il contribuente può contestare la riferibilità, l'effettività o la quantificazione delle operazioni, ma deve confrontarsi puntualmente con i documenti posti a fondamento dell'accertamento.

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