Sentenza n. 2106/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli fino a 3,5 tonnellate per mancata dimostrazione della sussistenza di un valido rapporto tra l'impresa e il precedente responsabile tecnico
Esito
Favorevole al resistente (motorizzazione civile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato le note con cui l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile aveva revocato l'autorizzazione all'attività di revisione dei veicoli, rilasciata nel 2022. L'impresa aveva comunicato la sospensione dell'attività per la sostituzione del responsabile tecnico e, dopo la nomina di un nuovo responsabile, aveva ottenuto nel febbraio 2025 un provvedimento di riattivazione dell'attività. Successivamente, a seguito della denuncia del precedente responsabile tecnico, l'Amministrazione aveva avviato un procedimento di verifica dei requisiti e aveva ritenuto non dimostrato che, nel periodo dal 13 giugno 2022 al 4 novembre 2024, il precedente responsabile tecnico avesse svolto le proprie mansioni in forza di un regolare rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridicamente idoneo. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 80 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 5, 9 e 28 del decreto assessoriale n. 2281/2014, nonché carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. L'impresa ha sostenuto che le contestazioni relative al precedente responsabile fossero state superate dalla nuova autorizzazione, che non fosse necessaria la documentazione richiesta dall'Amministrazione e che l'assenza di documentazione sul rapporto fosse imputabile al precedente responsabile. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, dell'art. 80, comma 11, del codice della strada, dei principi di buona fede, lealtà, buon andamento, imparzialità e proporzionalità, sostenendo l'assenza di un interesse pubblico attuale, di una motivazione adeguata e la possibilità di applicare una sanzione meno grave. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del legittimo affidamento, oltre a ulteriore contraddittorietà e difetto di istruttoria, in ragione delle verifiche periodiche precedenti, dell'assenza di contestazioni e del successivo provvedimento di riattivazione dell'attività.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il provvedimento del febbraio 2025 non come una nuova autorizzazione, ma come un mero atto di accertamento della sostituzione del responsabile tecnico e di riattivazione della precedente autorizzazione del 2022. Tale qualificazione è stata desunta dal riferimento alla precedente autorizzazione e al medesimo codice d'impresa, nonché dall'assenza di una nuova istruttoria e dal richiamo al sopralluogo effettuato nel 2022. Quanto alla revoca, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 28 del decreto assessoriale n. 2281/2014, che impone la revoca quando vengano meno i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività o quando emergano irregolarità nello svolgimento delle revisioni. Tra tali requisiti rientra la disponibilità di un responsabile tecnico appartenente a una delle categorie previste dall'art. 9, comma 3, tra cui dipendente, lavoratore autonomo o collaboratore coordinato e continuativo. L'impresa non ha documentato che il precedente responsabile fosse legato ad essa da uno dei rapporti richiesti. Inoltre, dagli atti risultava che egli, nel periodo contestato, era lavoratore subordinato di un'altra impresa, non era titolare di partita IVA e non aveva documentato un rapporto di collaborazione con la ricorrente. Il TAR ha quindi ritenuto legittima la revoca. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché la revoca prevista dal decreto assessoriale non costituisce autotutela decisoria fondata su nuove valutazioni dell'interesse pubblico, ma un atto vincolato di natura sanzionatoria conseguente alla perdita dei requisiti. Per la stessa ragione ha escluso l'invocabilità del legittimo affidamento, non potendo l'affidamento fondarsi su un titolo originariamente legittimo se il responsabile tecnico indicato non possedeva i requisiti necessari. È stata inoltre respinta la censura di sproporzionalità, poiché la disciplina non prevede una graduazione delle sanzioni per la violazione dei requisiti del responsabile tecnico e stabilisce esclusivamente la revoca dell'autorizzazione. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione del diverso esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 285/1992
Richiamato tra le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli e i relativi presupposti autorizzatori.
art. 80, comma 11, d.lgs. 285/1992
Invocato dalla ricorrente in relazione alla revoca dell'autorizzazione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale regionale applicata.
art. 5, comma 1, lettera d), decreto assessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014
disporre di un soggetto avente i requisiti di Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto all’art. 9
Prevede, tra i requisiti dell'impresa, la disponibilità di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 9.
art. 5, comma 4, decreto assessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell’attività, di cui all’art. 28
Collega la violazione dei requisiti dell'impresa all'adozione del provvedimento interdittivo previsto dall'art. 28.
art. 9, commi 3, 4, 5 e 7, decreto assessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014
Può essere designato quale responsabile tecnico ... un soggetto diverso da quelli di cui sopra, purché sia: i) dipendente; ii) collaboratore in impresa familiare; iii) lavoratore autonomo; iv) collaboratore coordinato e continuativo; v) dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro
Individua le categorie soggettive abilitate a svolgere l'incarico di responsabile tecnico e richiede che l'attività sia esercitata in modo esclusivo e continuativo, con presenza alle operazioni di revisione; la violazione comporta il provvedimento interdittivo.
art. 28 decreto assessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014
Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell’impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l’attività di revisione ... l’autorizzazione sarà revocata
Prevede una revoca vincolata e di natura sanzionatoria quando vengano meno i requisiti per l'esercizio dell'attività o emergano revisioni effettuate in difformità dalla normativa.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il TAR ha escluso l'applicabilità della disciplina della revoca in autotutela, poiché la revoca prevista dall'art. 28 del decreto assessoriale è un atto vincolato e sanzionatorio, non fondato su una nuova valutazione dell'interesse pubblico o su sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui l'Amministrazione prende atto della sostituzione del responsabile tecnico e consente la ripresa di un'attività già autorizzata non costituisce una nuova autorizzazione quando richiama il titolo originario, il medesimo codice d'impresa e una precedente istruttoria, ma integra una riattivazione della precedente autorizzazione.
- Quando la disciplina di settore prevede la revoca dell'autorizzazione al venir meno dei requisiti soggettivi o professionali necessari per l'esercizio dell'attività, la revoca ha natura vincolata e sanzionatoria e deve essere adottata dall'Amministrazione una volta accertata l'insussistenza del requisito.
- Il responsabile tecnico di un'attività autorizzata può essere designato soltanto se il suo rapporto con l'impresa rientra in una delle categorie tassativamente previste dalla disciplina di settore; la mancata documentazione di tale rapporto legittima la revoca dell'autorizzazione.
- La revoca vincolata e sanzionatoria conseguente alla perdita dei requisiti non è soggetta ai presupposti dell'annullamento o della revoca in autotutela di cui all'art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché non deriva da una nuova ponderazione dell'interesse pubblico ma dall'accertamento di una situazione di illegittimità o di carenza dei presupposti autorizzatori.
- Non è configurabile un legittimo affidamento sulla stabilità di un'autorizzazione originariamente rilasciata in assenza di un requisito necessario per l'esercizio dell'attività; le verifiche amministrative precedenti e l'assenza di contestazioni non impediscono l'adozione della revoca vincolata.
- La revoca non viola il principio di proporzionalità quando la disciplina applicabile, a fronte della perdita dei requisiti del responsabile tecnico, non prevede una graduazione sanzionatoria e stabilisce quale unica conseguenza la revoca dell'autorizzazione.
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