Cassazione Penale, Sentenza n. 41700/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impostato su due censure: (1) errore nella determinazione del momento consumativo del reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), poiché il Tribunale ha ritenuto perfezionato il reato alla data del 2/3/2023 nonostante il contratto di concessione prevedesse termine essenziale per l'attuazione del piano (31/12/2024), per cui al momento dell'acquisto della polizza il reato non si sarebbe ancora perfezionato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sul fumus commissi delicti perché il Tribunale non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta dalla società (estratto conto con voce "pagamento premio assicurazione vita") e ha ritenuto irrilevante la segnalazione a INVITALIA senza fondarla su elementi specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha affermato che il reato di malversazione si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione della finalità del finanziamento, o prima solo se divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. Il Collegio ha rilevato che il Tribunale di merito si è limitato a valutare la natura dell'operazione finanziaria (acquisto di una polizza vita) senza considerare l'incidenza del termine contrattuale e senza dimostrare l'irreversibile frustramento della destinazione dei fondi. Ha inoltre osservato che l'investimento in una polizza tutela il capitale e non appare, di per sé, incompatibile con la realizzazione degli scopi del finanziamento. Perciò la Corte ha escluso il fumus del reato provvisoriamente contestato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP, ha disposto la restituzione di quanto sottoposto a sequestro e ha ordinato la comunicazione al Procuratore Generale.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
La Corte interpreta la consumazione del reato di malversazione come dipendente dal termine essenziale previsto dal contratto per la realizzazione della finalità del finanziamento; il reato si perfeziona alla scadenza di tale termine o prima solo se diventa comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica
art. 322-ter cod. pen.
Norma richiamata come base giuridica del sequestro preventivo funzionale alla confisca; la Corte ha però annullato il provvedimento cautelare per mancanza del fumus del reato
art. 37 d.l. n. 41 del 2021
Norma di riferimento per l'erogazione del finanziamento agevolato da INVITALIA; la Corte tiene conto del vincolo di destinazione e dei termini contrattuali derivanti da tale quadro normativo/contrattuale nell'accertare il momento consumativo del reato
Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017 ("Stalla")
La Corte precisa che il precedente delle Sezioni Unite non affrontava la questione specifica del termine essenziale e della sua incidenza sulla consumazione del reato di malversazione; pertanto non impedisce l'esame della giurisprudenza successiva e non vincola il giudice sul punto qui dedotto
Massime di principio
- La consumazione del reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis) va valutata in relazione al termine contrattuale essenziale previsto per la realizzazione della finalità del finanziamento: se il termine non è scaduto, il reato non è automaticamente perfezionato
- Il reato può considerarsi perfezionato prima della scadenza contrattuale solo se è dimostrabile che la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica è divenuta concretamente e definitivamente impossibile o se sono stati violati vincoli/condizioni essenziali che ne rendono impossibile l'uso
- Il trasferimento di somme verso strumenti finanziari (es. polizze vita) non costituisce di per sé prova dell'irreparabile sottrazione della destinazione dei fondi: è necessaria un'analisi concreta della compatibilità dell'operazione con gli obblighi di destinazione
- Per disporre misure cautelari come il sequestro preventivo funzionale alla confisca occorre un'adeguata valutazione del fumus commissi delicti; la motivazione deve esplicitare perché, nonostante termini contrattuali residui o elementi che possano consentire il rispetto della finalità, si ritiene il reato già consumato
- I precedenti delle Sezioni Unite vanno applicati alle questioni che effettivamente affrontano; se il tema concreto è diverso, il giudice deve esaminare la giurisprudenza successiva e motivare il diverso approccio
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