Sentenza del 11/11/2016 n. 23039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva ritenuto irregolari le notifiche delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, poiché eseguite presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del contribuente. I primi due motivi riguardavano, rispettivamente, la validità delle notifiche effettuate a familiari del destinatario e l'idoneità della documentazione prodotta dal concessionario, costituita da relate, estratti di ruolo e copie degli avvisi di ricevimento, senza necessità di depositare le cartelle integrali. Il terzo motivo concerneva l'asserita non necessità dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 prima dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione e ha accolto i primi due motivi di Equitalia Sud. Ha ritenuto che, per le notifiche consegnate alla moglie presso l'indirizzo indicato nella relata, la qualità di familiare si presume fino a prova contraria; inoltre, per la notifica consegnata a una persona qualificatasi come figlio, la relata dell'agente postale è assistita da fede privilegiata quanto alle attività compiute e alle dichiarazioni ricevute, salvo querela di falso per contestare tali attestazioni. La Corte ha anche riconosciuto che la prova della notifica può essere fornita mediante relata, matrice o estratto di ruolo, senza obbligo di produrre la copia integrale della cartella, e che le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento sono utilizzabili se non specificamente disconosciute. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia per un nuovo esame; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Artt. 138 e 139 c.p.c.
Notificazione a mani proprie e presso la residenza, dimora o domicilio
La consegna dell'atto a un familiare presso il luogo indicato nella relata può essere valida. La qualità di familiare o di persona addetta alla casa si presume dalle dichiarazioni raccolte dall'ufficiale giudiziario, salvo prova contraria del destinatario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari
I principi sulle notifiche previste dall'art. 139 c.p.c. sono applicabili, per analogia, alla notificazione delle cartelle esattoriali.
Legge n. 890 del 1982, art. 1
La notificazione degli atti a mezzo della posta è eseguita dall'ufficiale giudiziario
L'agente postale delegato può eseguire la notificazione e deve rispettare le regole del codice di rito sulle persone abilitate a ricevere l'atto. La sua attività, ai fini della notifica, ha lo stesso valore di quella dell'ufficiale giudiziario.
Legge n. 890 del 1982, art. 4
Nel testo fornito è richiamata la disciplina della notificazione a mezzo posta e dell'avviso di ricevimento; la Corte ribadisce che la prova del perfezionamento può risultare dalla documentazione postale prodotta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati
Il concessionario non deve necessariamente produrre in giudizio la copia integrale della cartella per dimostrarne la notifica. Possono essere sufficienti la relata, la matrice o l'estratto di ruolo, purché idonei a collegare la notifica alla specifica cartella.
Art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate
Le copie fotografiche o fotostatiche dei documenti possono avere efficacia probatoria anche senza autenticazione quando la loro conformità all'originale non sia specificamente disconosciuta.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche
La copia non autenticata di un documento è utilizzabile se la controparte non ne contesta specificamente la conformità all'originale; il giudice non può sostituirsi alla parte nel formulare il disconoscimento.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
L'espropriazione forzata non può essere iniziata prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento
Nel testo il motivo relativo all'art. 50 non è stato deciso, perché dichiarato assorbito. La questione riguardava la necessità dell'intimazione di pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria, distinta dall'inizio dell'espropriazione immobiliare.
Massime di principio
- La notifica di una cartella a un familiare presso l'indirizzo risultante dalla relata può essere valida anche se il contribuente contesta genericamente la propria residenza; il destinatario deve fornire una prova concreta dell'assenza di qualsiasi rapporto con il consegnatario o dell'occasionalità della sua presenza.
- La relata dell'ufficiale giudiziario o dell'agente postale fa fede privilegiata sulle attività direttamente compiute e sulle dichiarazioni ricevute. Per contestare tali elementi può essere necessaria la querela di falso; le informazioni non percepite direttamente restano comunque assistite da una presunzione superabile con prova contraria.
- Per provare la notifica di una cartella non è sempre indispensabile depositare la cartella integrale: possono essere sufficienti relata, avviso di ricevimento, matrice o estratto di ruolo, purché consentano di identificare l'atto e il destinatario.
- Le copie non autenticate dei documenti postali possono essere efficaci se la controparte non ne disconosce tempestivamente e specificamente la conformità all'originale.
- La mancata notifica delle cartelle presupposte può incidere sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ma la verifica deve essere compiuta esaminando concretamente ciascuna notifica e la documentazione probatoria disponibile.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al ricorrente: significa che la sentenza precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.
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