Cassazione Penale, Ordinanza n. 34189/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 31 marzo 2026, relativa al mancato inoltro di una sua missiva nell’ambito del controllo della corrispondenza previsto per il regime di detenzione speciale ex art. 41-bis. Dal testo disponibile non è specificato il contenuto dettagliato del motivo di ricorso; la Corte ha comunque ritenuto infondato il vizio denunciato, osservando che l’ordinanza aveva valorizzato concreti elementi desunti dalle modalità comunicative descritte, idonei a sostenere il giudizio sul contenuto effettivo della missiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l’ordinanza impugnata immune dal vizio denunciato e conforme all’orientamento secondo cui il mancato inoltro della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis può fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva corrisponda a quello apparente dalla lettura. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escluderne la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo
Il mancato inoltro della corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale può essere motivato quando elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente dalla sua lettura.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime di detenzione speciale ex art. 41-bis, il mancato inoltro della missiva può essere legittimamente disposto quando elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il suo contenuto effettivo corrisponda a quello risultante dalla semplice lettura del testo.
- La motivazione del mancato inoltro può fondarsi sulle modalità comunicative della missiva, purché gli elementi valorizzati siano concreti e idonei a sostenere il giudizio sul contenuto effettivo della comunicazione.
Come è indicizzato
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