Cassazione Penale, Sentenza n. 235/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione e sugli effetti, ai fini della prescrizione, della recidiva specifica infraquinquennale contestata per un furto commesso il 10/03/2011. La Corte di appello di Trieste, pur riconoscendo la recidiva, aveva applicato il criterio mitigatore dell'art. 99, comma 6, c.p., ritenendo che l'aumento concreto inflitto (sei mesi di reclusione e €400 di multa) fosse inferiore a un terzo della pena massima prevista dall'art. 624-bis c.p., e perciò non qualificasse la recidiva come circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del computo della prescrizione, con la conseguenza che il reato risultò estinto per prescrizione. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel prendere come parametro la pena massima edittale anziché la pena concreta inflitta dal giudice e che, pertanto, la recidiva doveva essere considerata ad effetto speciale incidendo sul termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. La Cassazione ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (c.d. 'Cirelli') secondo cui il limite moderatore previsto dall'art. 99, comma 6, c.p. non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sui termini della prescrizione: di conseguenza la Corte territoriale dovrà ricalcolare il termine di prescrizione tenendo conto della recidiva come aggravante ad effetto speciale, indipendentemente dall'applicazione del criterio moderatore alla determinazione concreta della pena.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. (commi 2, 4 e 6)
La Corte ha richiamato l'art. 99 per affermare che la recidiva qualificata prevista dai commi 2 e 4 costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale e che il limite moderatore del comma 6 (che può ridurre in concreto l'aumento della pena) non muta la natura di tale recidiva né la sua rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 624-bis cod. pen.
Norma del reato di furto in abitazione richiamata per il parametro edittale; la Corte ha chiarito che non è corretto usare esclusivamente la pena massima edittale di tale fattispecie per escludere l'effetto speciale della recidiva quando le Sezioni Unite hanno stabilito la non incidenza del criterio moderatore.
art. 63 cod. pen. (co. 3)
Richiamato in motivazione tra le norme pertinenti alla determinazione della pena e delle circostanze aggravanti/modificative; la decisione valorizza la necessità di distinguere tra la misura concreta della pena e la qualificazione normativa della recidiva.
art. 157 cod. pen. (co. 2)
Norma riguardante il calcolo dei termini di prescrizione: la Corte ha precisato che il computo della prescrizione va effettuato secondo parametri oggettivi, generali e astratti, tenendo conto della natura della recidiva come circostanza ad effetto speciale.
art. 161 cod. pen. (co. 2)
Richiamata in relazione al regime di sospensione e alla durata della prescrizione; la Corte ha indicato che l'applicazione del criterio moderatore non incide sui termini di prescrizione fissati da questa norma.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Richiamata come modifica normativa rilevante per il calcolo della prescrizione e per i criteri applicativi degli artt. 157 e 161 c.p.; la sentenza conferma che il calcolo va fatto secondo i parametri introdotti/modificati dalla citata legge, in modo oggettivo.
Sezioni Unite, sentenza "Cirelli" (Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022, dep. 29/07/2022)
Il principio vincolante utilizzato dalla Cassazione: il limite di aumento previsto dall'art. 99, comma 6, c.p. non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sui termini di prescrizione; il computo della prescrizione deve essere effettuato secondo parametri oggettivi, generali e astratti.
Massime di principio
- La recidiva qualificata prevista dall'art. 99 (commi 2 e 4) mantiene la sua natura di circostanza aggravante ad effetto speciale anche se, in concreto, l'aumento di pena è stato mitigato ai sensi dell'art. 99, comma 6; il criterio moderatore non cancella l'effetto speciale della recidiva.
- Ai fini del calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.) i giudici devono applicare parametri oggettivi e astratti e tenere conto della recidiva come circostanza ad effetto speciale, indipendentemente dalla misura concreta della pena conseguente al criterio mitigatore.
- Non è corretto valutare la rilevanza della recidiva per la prescrizione confrontando l'aumento concreto della pena (dopo applicazione del comma 6) con la pena massima edittale: la natura giuridica della recidiva è indipendente dalla misura del cumulo delle pene derivante da precedenti condanne.
- In caso di contrasto o incertezza sull'effetto della recidiva sulla prescrizione, occorre richiamare il principio delle Sezioni Unite (c.d. 'Cirelli'): il limite moderatore non influisce né sulla qualificazione della recidiva né sul calcolo della prescrizione.
- Se la Corte territoriale aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione basandosi su una valutazione che applica il criterio moderatore al computo della prescrizione, la decisione può essere annullata e rimandata per nuovo calcolo conformemente ai principi sopra indicati.
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