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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n.0310268 del 30 luglio 2025 del SUI presso la Prefettura di Napoli notificato in data 31 luglio 2025, con il quale veniva disposta la revoca del nulla osta 2023/104946 all'assunzione del lavoratore straniero ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro Pellegrino Group s.r.l. di cui all'istanza MOD B2020 presentata in data del 27 marzo 2023, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione al riesame dell'istanza con riguardo al rilascio di un permesso per attesa occupazione in favore del lavoratore.

Giustizia amministrativa202506650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero, con richiesta connessa di riesame e rilascio di un permesso per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all'assunzione rilasciato nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro subordinato. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto e la condanna dell'Amministrazione al riesame dell'istanza, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Non ha inoltre dimostrato l'effettività del rapporto lavorativo originariamente prospettato; le sue stesse allegazioni circa l'ignoranza, definita incolpevole, delle ragioni dell'assenza del datore di lavoro sono state ritenute incompatibili con la concreta sussistenza del rapporto e idonee a confermare l'inattendibilità rilevata dall'Amministrazione. Il ricorrente ha infine sostenuto, in sostanza, la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, ma il giudice ha rilevato che non risultava una successiva interruzione o cessazione di un rapporto effettivamente esistente, bensì l'inesistenza originaria del rapporto di lavoro e la mancanza ab origine dei requisiti richiesti.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili prima facie i presupposti per concedere la sospensione. In particolare, ha escluso che le allegazioni del ricorrente fossero sorrette da un principio di prova sufficiente a mettere in discussione il giudizio amministrativo sull'inattendibilità del rapporto di lavoro; ha considerato non comprovata l'effettività del rapporto e ha ritenuto che le dichiarazioni dello stesso ricorrente ne confermassero l'inesistenza sostanziale. Ha inoltre escluso, allo stato, la possibilità del permesso per attesa occupazione, poiché tale istituto presuppone circostanze successive che abbiano determinato l'interruzione o cessazione di un rapporto di lavoro, mentre nella fattispecie è stata ravvisata la mancanza originaria del rapporto e dei requisiti normativi. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e con la sommaria deliberazione tipica della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la concessione della sospensione richiede che le censure siano assistite almeno da allegazioni e da un principio di prova idonei a mettere in discussione, prima facie, la legittimità o l'attendibilità della valutazione amministrativa.
  • Il lavoratore straniero che invochi il rilascio di un permesso per attesa occupazione deve dimostrare l'effettiva preesistenza del rapporto di lavoro e la sua successiva interruzione o cessazione per circostanze non ascrivibili a propri comportamenti colposi; l'inesistenza originaria del rapporto esclude tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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