Cassazione Penale, Sentenza n. 33905/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per guida senza patente (art. 116 c. d. s.), deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 116 e, con riferimento al d.lgs. n. 8/2016, dei commi che avrebbero inciso sull'assorbimento/depinalizzazione della fattispecie, sostenendo che non sussistesse la recidiva per mancanza della prova della definitività dell'accertamento amministrativo precedente; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla congruità della dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la fattispecie aggravata dalla recidiva nel biennio costituisca reato autonomo non soggetto alla depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016, quando l'aggravazione prevede pena detentiva; ha inoltre ritenuto la censura sulla mancanza di prova della definitività generica e non supportata da allegazioni circa impugnazioni amministrative. Sul punto della pena, la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice d'appello fosse adeguata, richiamando il certificato del casellario, la entità della pena rispetto alla media edittale e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e ha richiamato il principio che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada
Disciplina il reato di guida senza patente; nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio la recidiva integra un elemento costitutivo della fattispecie (quindi non assorbibile dalla depenalizzazione prevista per le sole sanzioni pecuniarie).
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - art. 1, comma 1
"per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda"
La depenalizzazione prevista dall'art. 1 comma 1 riguarda esclusivamente le fattispecie punite unicamente con sanzione pecuniaria; le ipotesi aggravate con pena detentiva sono escluse dall'abrogazione.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - art. 1, comma 2
Stabilisce che se alla fattispecie base (punita con pena pecuniaria) è associata un'ipotesi aggravata con pena detentiva, quest'ultima costituisce una fattispecie autonoma e non rientra nell'ambito della depenalizzazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Procura ha chiesto inammissibilità e l'applicazione delle statuizioni previste da tale articolo.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte richiama che il giudice di merito deve esporre l'impiego di tali criteri; tuttavia la motivazione può essere sintetica (es.: "pena congrua") salvo che la pena sia molto superiore alla media edittale, nel qual caso occorre dettaglio maggiore.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impedimento di esonero dalle spese per la causa di inammissibilità, a giustificazione della condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva che aggrava la fattispecie (es. guida senza patente con recidiva nel biennio) costituisce un elemento costitutivo quando l'aggravazione comporta pena detentiva: tali ipotesi non sono soggette alla depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 per le sole sanzioni pecuniarie.
- Quando si deduce l'inesistenza della recidiva per mancanza di "definitività" dell'accertamento amministrativo, l'onere probatorio (o quanto meno l'allegazione dell'esistenza di impugnazioni) grava sulla difesa; una censura generica che non indichi l'esistenza di impugnazioni o altri elementi è destinata a essere considerata inammissibile o aspecifica.
- In Cassazione le doglianze vaghe o prive di confronto puntuale con le ragioni del giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario indicare con precisione quali atti o elementi siano assenti o erroneamente valutati.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; per adempiere all'onere motivazionale è sufficiente che il giudice dia conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche con formule sintetiche, salvo casi di pena sproporzionata rispetto alla media edittale che richiedono motivazione dettagliata.
- Se il precedente verbale amministrativo non è stato impugnato nelle sedi amministrative competenti, il suo contenuto può essere utilizzato per accertare la recidiva, salvo prova contraria della difesa.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione è frequente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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