Cassazione Penale, Ordinanza n. 17759/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/05/2024. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero errati e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era giuridicamente e logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e determinato; una censura generica, priva dell'indicazione degli elementi su cui si fonda, non soddisfa i requisiti di legge e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza impugnata deve indicare in modo specifico e puntuale i passaggi censurati e le ragioni della doglianza; la mera affermazione di illogicità o erroneità della motivazione è insufficiente.
- La genericità del motivo, quando non consente al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto, integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
- La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata resta preclusa quando il ricorso non assolve all'onere di specificazione imposto dall'art. 581 c.p.p.
Come è indicizzato
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