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Ordinanza

Ordinanza n. 3215/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento/verbale di accertamento dell'inidoneità psico-fisica redatto ed emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in data 22 ottobre 2025, codice ID M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-, rilasciato e consegnato in copia ai fini della notifica nella medesima data, con il quale il ricorrente è risultato non idoneo alla partecipazione al concorso per il reclutamento nell'Esercito di n. 6500 Volontari, in Ferma Iniziale - VFI - 1,2 e 3 Blocco 2025, bandito dal Ministero della Difesa, indetto con decreto del Direttore Generale del 25 ottobre 2024 (codice bando "M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS- 25-10-2024"), per riscontrato "…tatuaggio, in fase di rimozione oltre la linea blistoidea" (della mano sinistra), ritenuto asseritamente "non compatibile con le normative vigenti" (ALL. 1); - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità, incluse le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente, ancorché non noti; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 7, co.3 punto 1 e dell'art. 10, co.11e 20 del bando di concorso , rispettivamente rubricati "Esclusioni" e "Prove di efficienza fisica e accertamenti fisio-psico-attitudinali", nella parte in cui prevedono che "le commissioni di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b) giudicheranno altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo www.esercito.difesa.it//concorsi-e- arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf )" e conseguentemente "Le commissioni…, giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 11"; - ove occorrer possa, della lex specialis e dei suoi relativi allegati e atti normativi presupposti ivi richiamati, in parte qua, laddove interpretati in senso escludente per l'odierno ricorrente. - di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202600250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica per la presenza di un tatuaggio sulla mano sinistra, adottato nell'ambito del concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell'Esercito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell'inidoneità psico-fisica emesso dalla competente articolazione del Ministero della Difesa, nonché gli atti della commissione concorsuale, le disposizioni del bando relative ai tatuaggi e gli atti presupposti. L'inidoneità è stata motivata dal riscontro di un tatuaggio, in fase di rimozione, collocato oltre la linea blistoidea della mano sinistra e ritenuto non compatibile con la normativa vigente. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Nel procedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la competente Commissione aveva respinto l'istanza perché non conteneva enunciazioni sufficienti a consentire la valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa. Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto reclamo. Il TAR ha rilevato che, in una precedente camera di consiglio, il difensore aveva chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti contro la graduatoria di merito, nel frattempo pubblicata, ma che non risultava successivamente depositato alcun ricorso per motivi aggiunti. Ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla procedibilità del gravame, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa nel procedimento sul patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e non ha deciso definitivamente né sulla legittimità del giudizio di inidoneità né sul reclamo relativo al patrocinio a spese dello Stato. Ha rilevato la necessità di verificare la procedibilità del gravame, in particolare alla luce della mancata proposizione, allo stato degli atti, dei motivi aggiunti annunciati contro la graduatoria di merito. Ha assegnato al ricorrente dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare osservazioni e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 4 marzo 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il TAR ne richiama i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il TAR lo richiama in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Il TAR lo richiama quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emerga un dubbio sulla procedibilità del ricorso, il giudice può assegnare alla parte un termine per fornire chiarimenti prima di assumere una decisione sul reclamo o sull'istanza.
  • La mancata proposizione dei motivi aggiunti annunciati contro un atto sopravvenuto potenzialmente rilevante per la definizione della controversia può rendere necessaria una verifica interlocutoria della procedibilità del gravame, senza che il giudice debba definire immediatamente il ricorso nel merito.
  • Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie in caso di diffusione, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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