Sentenza n. 69/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 309/2024 del 7.11.2024 resa dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio n. 12/2024 R.G.,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 309/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 309/2024, di attribuirle il beneficio della carta del docente per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Campobasso il 23 luglio 2025, nonché la notificazione all'Amministrazione, in copia conforme, già il 24 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in copia conforme e costituiva un titolo eseguibile mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto applicabile la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 e modificata dalla l. n. 197/2022, secondo cui non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha quindi ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, attribuendo la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 40 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha invece escluso, allo stato, la fissazione della somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR non l'ha fissata allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta, riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo giudiziale in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche all'art. 475 c.p.c. relative alla forma del titolo esecutivo giudiziale.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato le disposizioni del d.lgs. n. 149/2022 richiamate dal giudice in relazione all'art. 475 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'adempimento delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Per le sentenze del giudice ordinario soggette alla disciplina vigente dal 28 febbraio 2023, ai fini dell'esecuzione non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c.
- Quando l'Amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine ultimativo e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta per fronteggiare l'eventuale perdurante inadempimento non esclude in assoluto la possibilità di fissare successivamente la somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora l'Amministrazione non collabori con il commissario.
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