Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, dopo aver conseguito la laurea in medicina e varie specializzazioni in anni anteriori al 2006-2007, avevano agito in giudizio contro Presidenza del Consiglio dei ministri, altri ministeri, l'università e la regione per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire una remunerazione ritenuta adeguata per il periodo di specializzazione già concluso, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. Essi sostenevano che il d.lgs. n. 368 del 1999, attuativo della direttiva 93/16/CE, avesse previsto un incremento del compenso poi effettivamente applicato solo dal 2006-2007, e pretendevano tale aggiornamento in via contrattuale o, in subordine, risarcitoria. Il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva di università e regione e rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti avevano proposto un unico ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione hanno rinunciato al ricorso, dichiarando il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alle loro tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai difensori muniti di procura speciale e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, pur essendo il ricorso soggetto ratione temporis all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la declaratoria di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, sicché non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato come disciplina degli emolumenti percepiti dai medici specializzandi
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
richiamato come fonte che ha previsto un incremento del compenso per i medici specializzandi in attuazione della direttiva 93/16/CE
legge 23 dicembre 2005, n. 266
richiamata come norma che ha dato effettiva attuazione all'incremento del compenso con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- Quando la parte ricorrente abbandona l'impugnazione in presenza di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, la Corte si limita a prendere atto della rinuncia senza pronunciarsi nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere compensate ove la Corte ritenga di non porle a carico di una parte specifica.
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