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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16023/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma, non essendo stata affrontata nel merito la doglianza proposta in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'unico motivo dedotto era il difetto e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era consentita in sede di legittimità, perché manifestamente infondata e sostanzialmente riproduttiva di profili già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica oltre la sua applicazione al caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È la base della condanna al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è proponibile una censura meramente assertiva o riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, quando essa si traduca in una contestazione del tutto generica della motivazione.
  • Il difetto o la contraddittorietà della motivazione, se dedotto senza individuare specifiche violazioni sindacabili in cassazione e senza confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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