Parere n. 771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ciro Maria Scognamiglio, avverso valutazione finale 01/07/2023 esame di stato secondo ciclo di istruzione e verbale n. 8 del 23/06/2023 di correzione e valutazione prove scritte;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della valutazione finale di 78/100 conseguita all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, dei punteggi attribuiti alle prove scritte e del credito scolastico
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la valutazione finale dell'esame di Stato, limitatamente all'attribuzione del punteggio di 78/100, il verbale n. 8 del 23 giugno 2023 relativo alla correzione e valutazione delle prove scritte, con attribuzione di 14 punti alla prima prova di italiano e di 16 punti alla seconda prova di latino, nonché il verbale di scrutinio finale del 12 giugno 2023, nella parte relativa all'attribuzione di 12 punti di credito scolastico per l'anno 2022/2023 e di 33 punti complessivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 62/2017, dell'ordinanza ministeriale n. 45 del 2023, dei criteri deliberati dal collegio dei docenti e dell'art. 3 della l. 241/1990, oltre a eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, sostenendo che il consiglio di classe non avrebbe considerato attività formative aggiuntive pur avendone dato atto e avendo previsto criteri di valorizzazione. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle prove scritte, lamentando errori, travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, anche sulla base di una perizia di parte.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché il ricorrente si è limitato ad allegare la mancata valutazione delle attività formative senza fornire prova dell'effettiva omissione o del loro rilievo ai fini dell'attribuzione di un punteggio maggiore. Il secondo motivo è stato respinto in applicazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche, qualificabili come espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può verificare soltanto la presenza di vizi macroscopici quali manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice. Nel caso concreto, il verbale di scrutinio finale è stato ritenuto ampiamente e articolatamente motivato e fondato su una valutazione complessiva del percorso scolastico dello studente, senza vizi di legittimità scrutinabili.
Osservazioni
Motivo 1 - Credito scolastico e attività formative
La doglianza è infondata perché il ricorrente ha formulato una mera allegazione circa la mancata considerazione delle attività formative svolte, senza fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'omissione o l'incidenza di tali attività sull'attribuzione di un punteggio maggiore.
Motivo 2 - Valutazione delle prove scritte
Le valutazioni espresse dalla commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite da una diversa valutazione del giudice amministrativo. Il sindacato è limitato ai casi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, che nel caso concreto non sono stati riscontrati.
Motivazione della valutazione finale
Il verbale di scrutinio finale contiene un'ampia e articolata motivazione e valorizza il percorso scolastico complessivo dello studente, non soltanto l'esito dell'esame finale; non emergono vizi macroscopici di illegittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 62/2017
È richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di attribuzione del credito scolastico; il parere non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione, ritenendo comunque non provata la mancata valutazione delle attività formative.
ordinanza ministeriale n. 45/2023, art. 11
È invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'esame di Stato e dei criteri di valutazione; il parere non individua una violazione concreta della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; il Consiglio di Stato ritiene che il verbale di scrutinio finale contenga una motivazione ampia e articolata.
d.lgs. 62/2017
È richiamato dal ricorrente con riguardo alla valutazione delle prove e al credito scolastico; il parere esclude che siano stati dimostrati vizi di legittimità nelle valutazioni effettuate dalla commissione.
Massime di principio
- Le valutazioni scolastiche relative al rendimento dello studente e alle prove d'esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scolastiche è limitato ai vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella della commissione esaminatrice.
- La mera opinabilità della valutazione resa dalla commissione non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
- La contestazione della mancata valorizzazione di attività formative ai fini del credito scolastico deve essere accompagnata dalla prova dell'effettivo svolgimento, della rilevanza secondo i criteri applicabili e dell'omissione imputabile all'amministrazione.
- Una motivazione ampia e articolata del verbale di scrutinio, fondata sulla valutazione complessiva del percorso scolastico e non soltanto sull'esito dell'esame finale, esclude l'illegittimità in assenza di vizi macroscopici.
Impugnazione della valutazione dell'esame di Stato del secondo ciclo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno studente contro il Ministero dell'istruzione e del merito. Il ricorrente ha contestato il voto finale di 78/100 conseguito presso un liceo classico statale, i punteggi attribuiti alle due prove scritte e il credito scolastico riconosciuto dal consiglio di classe.
Atti impugnati e motivi di ricorso
Sono stati impugnati la valutazione finale conosciuta il 1° luglio 2023, il verbale n. 8 del 23 giugno 2023 relativo alla correzione delle prove scritte e il verbale di scrutinio finale del 12 giugno 2023.
Il primo motivo riguardava l'attribuzione del credito scolastico. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 62/2017, dell'art. 11 dell'ordinanza ministeriale n. 45 del 2023, dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti e dell'art. 3 della l. 241/1990. Secondo il ricorrente, il consiglio di classe avrebbe dato atto dello svolgimento di attività formative aggiuntive e dei relativi criteri di valorizzazione, senza poi tenerne conto nell'attribuzione del credito.
Il secondo motivo riguardava la correzione delle prove scritte, valutate rispettivamente con 14 punti per la prova di italiano e 16 punti per la prova di latino. Il ricorrente ha denunciato errori di valutazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, producendo anche una perizia di parte.
Valutazione del primo motivo
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la doglianza relativa al credito scolastico. La contestazione è stata considerata una mera allegazione, non accompagnata dalla prova che le attività formative fossero state effettivamente omesse nella valutazione o che, secondo i criteri applicabili, avrebbero necessariamente comportato l'attribuzione di un punteggio maggiore.
La prospettazione del ricorrente non è stata quindi ritenuta sufficiente a dimostrare la violazione della disciplina sul credito scolastico né un difetto di istruttoria o di motivazione.
Limiti del sindacato sulle valutazioni scolastiche
Il parere ribadisce che i giudizi espressi dall'amministrazione scolastica sulle capacità e sulle competenze dello studente costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice.
Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto per verificare la sussistenza di vizi di legittimità, quali:
- manifesta illogicità;
- difetto di istruttoria;
- travisamento dei fatti.
La mera opinabilità del giudizio espresso dalla commissione non costituisce autonomamente un vizio di legittimità. Il parere richiama, in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. III, n. 2418/2023.
Motivazione del verbale di scrutinio
Nel caso concreto, il verbale di scrutinio finale è stato ritenuto fondato su un'ampia e articolata motivazione. La valutazione non risultava limitata al solo esito dell'esame finale, ma prendeva in considerazione il percorso scolastico complessivo dello studente.
Non sono stati riscontrati vizi macroscopici di illegittimità tali da giustificare l'annullamento degli atti. Né la documentazione prodotta dal ricorrente, compresa la perizia di parte, è stata ritenuta idonea a superare i limiti propri del sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non ha dimostrato né l'omessa considerazione delle attività formative ai fini del credito scolastico né la presenza, nelle valutazioni delle prove scritte, di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria.
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