Cassazione Penale, Sentenza n. 31474/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di €5.000,00 liquidata a titolo di risarcimento, sostenendo che la Corte d'appello non aveva verificato la sua capacità economica di soddisfare tale condizione nonostante fosse emersa dagli atti la circostanza che l'imputato e la sua società erano stati dichiarati falliti, elemento che sollevava fondati dubbi sulla possibilità di adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha precisato che, pur non essendo sempre obbligatorio un accertamento preventivo delle condizioni economiche, quando dagli atti emergono elementi che pongono dubbi sulla capacità di soddisfare la condizione (ad es. dichiarazione di fallimento) il giudice di merito deve effettuare un motivato apprezzamento di tali condizioni e non rinviare automaticamente la verifica al giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019 (Gullino, Rv. 278799-01); Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021 (P., Rv. 282348-01); Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021 (A., Rv. 281510-01); Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021 (Genna, Rv. 280407-01); Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020 (Valente, Rv. 279648-01)
La giurisprudenza consolidata afferma che, quanto alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento, il giudice non è sempre obbligato a un preventivo accertamento economico, ma deve compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato quando dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della sua capacità di soddisfare la condizione o quando tali elementi siano stati prodotti dalla parte interessata.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento, ma il giudice deve valutare la compatibilità della condizione con la reale capacità economica dell'imputato quando dagli atti emergono elementi ostativi.
- La mera indicazione nella motivazione che la verifica sarà rimessa al giudice dell'esecuzione non sostituisce l'obbligo, in presenza di elementi che mettano in dubbio l'adempimento, di un motivato apprezzamento da parte del giudice di merito.
- Se il ricorrente dimostra, o dagli atti risulta, uno stato di fallimento o privazione dei beni, il giudice deve considerare tali elementi prima di imporre una condizione economica per l'accesso al beneficio della sospensione.
- In casi analoghi è possibile ottenere l'annullamento limitato della decisione e il rinvio per un nuovo esame specifico del requisito economico della condizione imposta.
- Le parti interessate dovrebbero produrre al più presto documentazione sulla situazione patrimoniale (es. atti di fallimento, vendite all'asta, provvedimenti esecutivi) quando intendono contestare la capacità di adempiere a condizioni economiche imposte.
Testo integrale
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