Sentenza del 07/07/2016 n. 4068 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - PRINCIPIO DI COMPETENZA - Deducibilità costo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, nell'esercizio successivo, di un costo relativo alla proroga verbale di un contratto di prestazione di servizi avente durata annuale. Il contribuente sosteneva che l'imputazione del costo all'anno successivo fosse legittima, anche perché non avrebbe prodotto alcun danno erariale, e invocava una sostanziale discrezionalità nella scelta dell'esercizio di deduzione.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Il costo doveva essere imputato all'esercizio di competenza individuato in base alla durata e al riferimento temporale del contratto. La proroga verbale non ha consentito di superare tale criterio in assenza di prova contraria fornita dal contribuente. È stata inoltre esclusa la possibilità di scegliere liberamente l'esercizio di deduzione dei costi, mentre l'assenza di un danno erariale non elimina la violazione del principio di competenza.
Norme richiamate
Principio di competenza fiscale
I costi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono, secondo la loro effettiva competenza economica e temporale, e non in base alla libera scelta del contribuente.
Disciplina della deducibilità dei costi d'impresa
La deduzione è ammessa nell'esercizio di competenza; se il contribuente deduce il costo in un esercizio diverso, deve dimostrare gli elementi che giustificano tale imputazione.
Massime di principio
- Un costo relativo a un contratto annuale deve normalmente essere dedotto nell'esercizio cui il contratto si riferisce, anche se il pagamento o la contabilizzazione avvengono successivamente.
- Una proroga verbale, se non adeguatamente documentata, non è sufficiente a dimostrare che il costo appartenga all'esercizio successivo.
- Il contribuente non può scegliere discrezionalmente l'anno in cui dedurre un costo per ottenere un diverso risultato fiscale.
- L'assenza di un danno erariale immediato non rende irrilevante la violazione del principio di competenza.
- In caso di contestazione, spetta al contribuente fornire prova concreta della diversa competenza temporale del costo, mediante documentazione contrattuale, contabile e relativa all'effettiva esecuzione della prestazione.
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