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Ordinanza

Ordinanza n. 1306/2026 - Roma, Sezione 1B

AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO: del Decreto recante prot. N. M_D -OMISSIS- 22-08-04 (Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 4.9.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – I Reparto – 4^ Divisione – 2^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di intervento chirurgico e di radioterapia per Carcinoma tonsilla dx” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS-(Posizione n. -OMISSIS-) reso nell'adunanza -OMISSIS- del 16.11.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202213869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia occorsagli durante il rapporto di servizio. All'udienza pubblica il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, sottoponendo la questione al contraddittorio delle parti. Il Collegio ha ritenuto che, essendo il ricorrente già in congedo e cessato il rapporto di servizio al momento della proposizione del ricorso, non fossero applicabili né il criterio dell'autorità emanante né il foro speciale della sede di servizio. La competenza deve essere determinata in base all'ambito territoriale di estensione degli effetti diretti del provvedimento, individuato nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR per l'Emilia-Romagna, in ragione della residenza del ricorrente e dell'ambito territoriale in cui si producono gli effetti diretti del diniego impugnato. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate. Non è stata esaminata la legittimità sostanziale del diniego né del parere del Comitato di Verifica.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    criterio dell'estensione territoriale della res controversa

    Quando non operano criteri speciali, la competenza territoriale è determinata considerando l'ambito territoriale in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento impugnato.

  • art. 15 c.p.a.

    La pronuncia declinatoria della competenza consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla norma.

Massime di principio

  • Quando il rapporto di servizio è cessato prima della proposizione del ricorso, la competenza territoriale per l'impugnazione di un provvedimento concernente il riconoscimento della causa di servizio non si determina in base alla sede di servizio né, in via automatica, alla sede dell'autorità emanante.
  • Per individuare il giudice competente secondo il criterio dell'estensione territoriale della res controversa, occorre considerare il luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento impugnato; nel caso di un diniego riguardante un soggetto in congedo, tale luogo coincide con la residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
  • Il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio il possibile difetto di competenza territoriale deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti prima di definirla.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce nel merito la controversia e consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizione

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