Sentenza n. 2055/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza del Tribunale di Siracusa recanti la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1338/2022 del Tribunale di Siracusa, divenuto definitivamente esecutivo, e alla sentenza n. 1046/2024 che ha rigettato l’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, condannandola anche alle spese del giudizio di opposizione. Ha dedotto la mancata esecuzione dei titoli giudiziali, nonostante la loro notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata esecuzione dei titoli giudiziali e verificata la ritualità del procedimento, inclusa la notificazione del decreto ingiuntivo, della sentenza di rigetto dell’opposizione e del ricorso per ottemperanza, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di conformarsi integralmente al giudicato, pagando le somme dovute indicate nel decreto ingiuntivo e nella sentenza, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha disposto l’intervento sostitutivo, nominando commissario ad acta il dirigente dell’U.O.C. Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR ha inoltre richiamato il commissario al rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che, per gli ausiliari del magistrato, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. L’Azienda Sanitaria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’esecuzione dei titoli giudiziali.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo e dell’intimazione è stato ritenuto necessario prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato
Ai fini della liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando un titolo giudiziale esecutivo non sia stato spontaneamente adempiuto dall’amministrazione, purché siano documentate la notificazione del titolo e dell’intimazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un obbligo di pagamento risultante da un titolo giudiziale non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine prefissato.
- Il giudice dell’ottemperanza può disporre preventivamente l’intervento sostitutivo e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- Quando il commissario ad acta richieda la liquidazione del proprio compenso, il termine decadenziale previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 decorre, per gli incarichi degli ausiliari del magistrato, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
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