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Sentenza

Sentenza n. 13226/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento e/o la riforma del provvedimento prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372 del 20/12/2022 ricevuto in pari data, con il quale Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio V ha respinto l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale acquisita in SPAGNA per l'insegnamento nella classe di concorso A030 - Musica nella Scuola secondaria di I grado e nella classe di concorso AC56 – Strumento musicale - Clarinetto b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Spagna rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636; d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; per l'accertamento della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per la MATERIA, classe di concorso A030 - Musica nella Scuola secondaria di I grado e nella classe di concorso AC56 – Strumento musicale - Clarinetto conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università spagnole ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente spagnola per l'esercizio della professione di docentedel diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative.

Giustizia amministrativa202302874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento nelle classi di concorso A030 e AC56

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitando)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento in Italia. Il diniego era motivato dalla mancata produzione dell'Acreditación rilasciata dall'autorità spagnola, recante l'indicazione della materia di insegnamento. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dei principi di imparzialità e buon andamento e del principio di legalità, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e mancata interlocuzione prima dell'adozione del diniego, nonché per violazione dei doveri di collaborazione, buona fede e soccorso istruttorio. Il secondo motivo deduceva la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, come recepite dal d.lgs. n. 206/2007, oltre a errore sui presupposti, sviamento e difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione avrebbe respinto l'istanza per una carenza documentale senza valutare in concreto il percorso formativo svolto all'estero, la sua comparabilità con la formazione italiana e l'eventuale necessità di misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il Ministero, dopo un considerevole periodo senza richiedere documenti all'interessata, ha respinto l'istanza per la mancata produzione dell'Acreditación, senza attivare un confronto procedimentale. Tale condotta è stata ritenuta non conforme ai doveri di collaborazione e buona fede dell'Amministrazione e al principio del soccorso istruttorio, oltre che all'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, nei limiti precisati, richiamando i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022: l'Amministrazione deve esaminare il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite all'estero, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e confrontarli con la formazione italiana. Ove necessario, deve disporre misure compensative adeguate e proporzionate, anziché respingere l'istanza sulla sola base di una carenza documentale. Il provvedimento impugnato è stato annullato ed è stato disposto il riesame della posizione, con eventuale sottoposizione a misure compensative. Le spese sono state compensate per i pregressi contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Impone la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e il previo contraddittorio procedimentale con l'interessato.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'imposizione di misure compensative adeguate e proporzionate quando la formazione conseguita all'estero presenti differenze rispetto a quella richiesta nello Stato ospitante.

  • direttiva 2005/36/CE

    tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno».

    Richiede una valutazione sostanziale e complessiva della formazione e delle competenze acquisite, non limitata alla verifica formale di un singolo documento.

  • direttiva 2013/55/UE

    È richiamata quale disciplina europea rilevante, insieme alla direttiva 2005/36/CE, per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può respingere l'istanza per una carenza documentale senza previamente verificare in contraddittorio con l'interessato la completezza e l'idoneità della documentazione e, ove possibile, consentirne la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
  • La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 è necessaria quando l'Amministrazione intenda respingere un'istanza di riconoscimento per la mancata produzione di un documento, soprattutto se tale carenza non è stata previamente contestata o richiesta all'interessato durante un lungo procedimento.
  • La valutazione di una formazione professionale conseguita all'estero deve essere sostanziale e complessiva: l'Amministrazione deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e confrontarlo con la formazione richiesta nello Stato ospitante.
  • Quando emergano differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative adeguate e proporzionate, invece di respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
  • Anche qualora non trovi applicazione diretta la direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali devono valutare la domanda alla luce delle disposizioni generali del TFUE e non possono omettere ogni esame sostanziale della formazione acquisita in un altro Stato membro.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoProfessioni sanitarie
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioDifetto di istruttoria

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