Cassazione Penale, Sentenza n. 23828/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva aggravato la misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere in relazione a contestazioni di rapina, estorsione e atti persecutori. Con un unico motivo deduceva violazione dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 299 c.p.p., e vizio di motivazione, lamentando: l'erronea ricostruzione dell'iter procedimentale per il richiamo incongruo all'art. 299 c.p.p.; la contraddittorietà del superamento della valutazione di lieve entità del fatto già espressa in relazione alla condotta di evasione che aveva determinato l'aggravamento; l'impossibilità di valorizzare, in malam partem, episodi pregressi insieme a quelli sopravvenuti. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che l'aggravamento era stato disposto ex art. 276, comma 1-ter, c.p.p. e che il giudice del riesame aveva correttamente escluso la lieve entità del fatto sulla base della gravità della violazione, anche considerando le pregresse trasgressioni. Il solo errore sul riferimento a una richiesta del pubblico ministero, verosimilmente inesistente e comunque non necessaria, non incideva sulla correttezza della decisione, poiché il meccanismo di ripristino della custodia in carcere opera automaticamente salvo prova della lieve entità del fatto; tale automatismo prescinde inoltre dalle valutazioni rese nel diverso procedimento relativo al reato di evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva mantenuto l'aggravamento della misura cautelare dalla detenzione domiciliare alla custodia in carcere. Ha affermato che, in tema di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, la sostituzione con la custodia in carcere disposta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. è automatica, salvo prova della lieve entità del fatto. Nel caso concreto, le violazioni erano state congruamente ritenute non lievi, anche per la loro consistenza complessiva e per le pregresse trasgressioni. L'erroneo richiamo nell'ordinanza a una richiesta del pubblico ministero non è stato ritenuto decisivo perché non necessario ai fini del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 276, comma 1-ter, c.p.p.
prevede, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari, la sostituzione con la custodia in carcere; il meccanismo opera automaticamente, salvo prova della lieve entità del fatto.
art. 299 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione procedimentale, ma ritenuto non pertinente alla concreta dinamica dell'aggravamento cautelare.
art. 310 c.p.p.
norma che regola l'appello cautelare, nell'ambito del quale il Tribunale del riesame ha valutato la gravità delle violazioni poste a base del ripristino della custodia in carcere.
art. 611, comma 1, c.p.p.
richiamato per la trattazione scritta del ricorso in cassazione.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, in assenza di rimessione in libertà.
Massime di principio
- La sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per violazione del divieto di allontanamento è automatica, salvo che l'interessato dimostri la lieve entità del fatto.
- La nozione di fatto di lieve entità, in materia cautelare, va apprezzata in concreto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, e deve escludersi quando la violazione sia complessivamente significativa o sintomatica di persistente incapacità di osservare le prescrizioni.
- L'errore del giudice sull'indicazione della fonte dell'iniziativa procedimentale non determina annullamento quando il provvedimento sia comunque sorretto da una ratio autonoma e necessaria, idonea a fondare da sola la decisione sullo status libertatis.
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto ai fini dell'aggravamento cautelare possono essere valorizzate anche pregresse trasgressioni, purché pertinenti al giudizio prognostico, mentre restano irrilevanti le valutazioni compiute in un distinto procedimento penale avente ad oggetto il reato di evasione.
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