Cassazione Civile, Ordinanza n. 23225/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la procura alle liti non rispettava il requisito di posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato né recava la certificazione del difensore sulla data di rilascio. Ha inoltre compensato le spese e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Trieste che aveva rigettato l'impugnazione contro l'ordine di trasferimento in Slovenia adottato dall'Autorità di Dublino. In sede di legittimità, tuttavia, è emerso un vizio preliminare relativo alla procura speciale per il ricorso per cassazione: la procura non risultava conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e non conteneva la necessaria certificazione del difensore sulla data di rilascio, come richiesto dalla disciplina speciale applicabile. La Corte ha quindi ritenuto invalida la procura e, per tale ragione, inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"
La norma speciale introduce, rispetto alla disciplina ordinaria della procura speciale, il requisito della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto e prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata osservanza e di mancata certificazione della data da parte del difensore.
art. 3, comma 3 septies, d.lgs. n. 25 del 2008
Richiamato in via analogica come disposizione speciale che, nello stesso ambito, impone la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
art. 83 c.p.c.
Richiamato quale disciplina ordinaria della procura alle liti, alla quale la norma speciale deroga introducendo requisiti ulteriori.
art. 365 c.p.c.
Richiamato quale disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata dalla previsione speciale del d.lgs. n. 25 del 2008.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Indicato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel procedimento in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, costituendo tale posteriorità un requisito di validità imposto da norma speciale.
- La mancanza, nella procura, dell'esplicita indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento e della certificazione del difensore sulla data di rilascio determina l'invalidità della procura e l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina speciale sulla procura nel ricorso per cassazione prevale sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. nella parte in cui richiede un adempimento ulteriore e più rigoroso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria applicabile anche al processo civile.
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