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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39994/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. dell'8/02/2024 che, rigettando la richiesta di archiviazione, ordinava al Pubblico Ministero di formulare imputazione per il reato ex art. 633 c.p. Il ricorrente deduceva abnormità del provvedimento sostenendo che il G.I.P. avrebbe individuato un fatto diverso da quello denunciato (avrebbe ricostruito un'occupazione protratta e la percezione di canoni, quindi una condotta abituale) e che il provvedimento violava l'art. 112 Cost., riservando al pubblico ministero la titolarità dell'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha motivato che il G.I.P. ha ordinato la formulazione dell'imputazione per il reato (art. 633 c.p.) ricompreso tra quelli già contestati e riferibile al medesimo fatto storico (occupazione dell'immobile e concessione in locazione senza autorizzazione). L'analisi della durata dell'occupazione, della percezione dei canoni e delle pregresse condotte è stata considerata mera valutazione sulla abitualità e sulla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non una mutazione del fatto storico. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 409 cod. proc. pen., commi 4 e 5

    art. 409 c.p.p., commi 4 e 5

    Limiti ai poteri di intervento del G.I.P. sull'esercizio dell'azione penale: devono essere interpretati rigorosamente per evitare ingerenze nell'autonomia della pubblica accusa; il G.I.P. non può ordinare imputazioni per reati diversi da quelli per cui è stata richiesta l'archiviazione, se ciò comporta la creazione di un fatto storico diverso

  • art. 112 Costituzione

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la riserva al pubblico ministero dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che la decisione del G.I.P., nella specie, non abbia violato tale principio perché non ha sottratto alla Procura la titolarità dell'azione ma ha valutato la rilevanza penale del medesimo fatto storico

  • artt. 610, 614 e 633 cod. pen.

    artt. 610, 614 e 633 c.p.

    Reati per i quali il procedimento è stato avviato; il G.I.P. ha ordinato la formulazione dell'imputazione per il reato ex art. 633 c.p., ritenendolo riferibile al medesimo fatto storico contestato nelle indagini

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il G.I.P. ha negato l'applicazione di tale causa valorizzando la durata, la percezione dei canoni e la pluralità di pronunce giudiziarie, valutazione ritenuta legittima dalla Corte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte in caso di inammissibilità manifestamente infondata

  • Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013

    Sez. U, n. 4319/2013 (Rv. 257786 - 01)

    Stabilisce che il giudice delle indagini preliminari non può ordinare l'imputazione per reati diversi da quelli per cui è stata richiesta l'archiviazione quando ciò comporti una diversa ricostruzione del fatto storico; in tal caso deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati

  • Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018

    Sez. U, n. 40984/2018 (Rv. 273581 - 01)

    Conferma la possibilità per la persona sottoposta a indagini di ricorrere per cassazione per abnormità quando il G.I.P. ordini l'imputazione per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione

  • Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016

    Sez. 6, n. 53181/2016 (Rv. 268490 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità che ribadisce l'interpretazione rigorosa dei poteri del G.I.P. ex art. 409 c.p.p.

  • Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014

    Sez. 6, n. 37658/2014 (Rv. 261645 - 01)

    Ulteriore richiamo alla necessità di evitare ingerenze del giudice nella sfera di autonomia della pubblica accusa

Massime di principio

  • Il G.I.P. può ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione solo quando il reato ordinato sia riconducibile al medesimo fatto storico emerso nelle indagini; la trasformazione del fatto storico può integrare abnormità impugnabile
  • La valorizzazione di elementi quali durata dell'occupazione, percezione di canoni o pregresse controversie può giustificare la qualificazione della condotta come abituale e l'esclusione della causa di non punibilità (art. 131-bis); tale valutazione rientra nella discrezionalità del G.I.P. se non altera il fatto storico
  • Le disposizioni di cui all'art. 409 c.p.p. devono essere interpretate rigorosamente per tutelare l'autonomia del pubblico ministero; tuttavia, il G.I.P. non è del tutto inibito dal sindacare la rilevanza penale delle condotte emerse dalle indagini
  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. è ammesso soltanto per vizio di abnormità: motivi manifestamente infondati comportano l'inammissibilità e l'imposizione delle spese e, se ricorrono profili di colpa, di una sanzione alla Cassa delle ammende
  • In difesa, è importante documentare con chiarezza la corrispondenza fra fatto denunciato e atto di imputazione; se il provvedimento del G.I.P. sembra ampliare o mutare il fatto storico, occorre argomentare tale discrepanza per sostenere l'abnormità
  • Quando il G.I.P. motiva l'ordine di imputazione richiamando elementi che evidenziano continuità o abitualità della condotta, la difesa dovrà concentrare le censure sulla specificità e pertinenza di tali elementi, non sulla mera esistenza di valutazioni del giudice

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