Cassazione Penale, Sentenza n. 3851/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per truffa aggravata. Deduce violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'art. 640 c.p. e alla determinazione del momento consumativo del reato, sostenendo che la truffa si sarebbe consumata nel momento in cui le somme hanno lasciato la disponibilita' delle persone offese (quando i soldi sono transitate su conti IWbank di cui le vittime non avevano contezza), e non successivamente; ne conseguirebbe la estinzione per prescrizione (termine di sette anni e mezzo prorogato per effetto della sospensione COVID). Contesta inoltre l'applicazione di una sospensione COVID di 113 giorni anziche' di 64 giorni, sostenendo che la corte ha illegittimamente sommato due periodi di sospensione in violazione della legge n.27/2020 e degli orientamenti delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la consumazione della truffa coincida con il momento in cui il denaro e' uscito dalla sfera di disponibilita' formale della vittima; ha confermato che il reato si consuma quando l'autore consegue l'ingiusto profitto e la vittima subisce il danno definitivo (ossia quando le somme sono state effettivamente acquisite dall'imputato e spostate sul suo conto). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e ha osservato che la corte di appello ha applicato correttamente la sola sospensione COVID di 64 giorni e che l'eventuale ulteriore sospensione teoricamente evocata non ha inciso sul calcolo prescrizionale. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza depositata il 26 ottobre 2021.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
Il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l'autore ottiene l'ingiusto profitto e si determina il pregiudizio definitivo per la persona offesa; pertanto la consumazione non coincide necessariamente con il mero trasferimento formale delle somme fuori dalla disponibilita' immediata della vittima se non sussiste il definitivo conseguimento del profitto.
legge n.27 del 2020 (sospensioni processuali COVID)
La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza sanitaria va applicata secondo i criteri previsti dalla norma e dalla giurisprudenza: le diverse sospensioni non si sommano salvo che per ciascun periodo sia stata fissata udienza, per cui non sempre e' corretto estendere automaticamente la durata complessiva della sospensione.
Sentenza Sezioni Unite n. 5292/2020
Clarificazione giurisprudenziale citata in tema di cumulabilita' dei periodi di sospensione: le somme delle sospensioni sono applicabili solo se per la trattazione del procedimento era stata fissata udienza in entrambi i periodi considerati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
Decisione successiva richiamata nel testo che ha smentito un orientamento giurisprudenziale precedente in materia di sospensioni COVID; comunque la corte di merito non ha fatto affidamento su tale proroga per il calcolo della prescrizione nel caso concreto.
art. 616 c.p.p. (oneri per il ricorrente e cassa delle ammende)
Consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' del ricorso; la Cassazione ha ritenuto applicabile una sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Per la truffa (art. 640 c.p.) la consumazione va identificata nel momento in cui l'autore consegue l'ingiusto profitto e la vittima subisce il danno definitivo; trasferimenti formali a conti intestati alla vittima ma non materialmente recuperabili non sempre bastano per configurare la consumazione.
- Se il denaro transita su conti intestati alla vittima ma il reo non ha ancora definitivamente acquisito le somme, il reato puo' considerarsi consumato solo quando si realizza il conseguimento dell'ingiusto profitto (es. spostamento sul conto del reo).
- Il calcolo della prescrizione deve considerare con precisione le date di fatto (momento consumativo) e le sospensioni normative: le sospensioni COVID si applicano solo nei termini e con le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza (es. udienza fissata nei periodi rilevanti per la cumulabilita').
- Le doglianze generiche che non si confrontano con le argomentazioni della corte di merito sono destinate all'inammissibilita'; chi impugna deve sviluppare ragionamenti specifici e puntuali sul diritto e sui fatti.
- Nel valutare iniziative difensive relative alla prescrizione occorre predisporre un cronoprogramma dettagliato (date degli eventi, iscrizione, atti, udienze, sospensioni) e motivare espressamente perche' il momento consumativo debba essere distinto da quello ritenuto dai giudici di merito.
- L'inammissibilita' del ricorso puo' comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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