Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 324/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha comunicato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'impresa individuale ricorrente, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011; - dell'atto di risoluzione della convenzione e revoca dell'assegnazione del Lotto nr. 7, notificato in data 1°.10.2025 da -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi gli atti istruttori richiamati nel provvedimento interdittivo.

Giustizia amministrativa202506499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia, unitamente alla risoluzione della convenzione e alla revoca dell'assegnazione di un lotto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un'impresa individuale ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata comunicata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, chiedendone la sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche l'atto di risoluzione della convenzione e di revoca dell'assegnazione del lotto, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, la legittimità dell'interdittiva e dei relativi effetti, ma il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di ricorso oltre alla deduzione della non legittimità degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, il provvedimento interdittivo è apparso adeguatamente motivato in relazione ai motivi di permeabilità mafiosa dell'impresa. Il giudice ha valorizzato molteplici legami familiari e relazionali tra il titolare dell'impresa e il padre, quest'ultimo condannato con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 aprile 2024 a ventotto anni di reclusione per omicidio doloso aggravato dall'art. 7 della l. 203/1991. In particolare, padre e figlio risultavano residenti al medesimo indirizzo; il padre aveva lavorato alle dipendenze dell'impresa dal gennaio 2024 al 25 settembre 2025, dunque sino a una data successiva all'adozione dell'interdittiva; inoltre, il padre aveva concesso al figlio in locazione un fondo rustico con scadenza nel 2031. Il TAR non ha ravvisato, nella fase cautelare, elementi sufficienti per dubitare della legittimità dell'interdittiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'interdittiva antimafia, adottata in presenza di elementi indicativi di tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento normativo del provvedimento prefettizio interdittivo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 575 c.p.

    La condanna del padre del titolare è riferita al reato di omicidio doloso previsto da tale disposizione.

  • art. 7 l. 203/1991

    È indicato quale aggravante applicata nella condanna penale del padre del titolare dell'impresa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando l'interdittiva antimafia risulti adeguatamente motivata mediante la valorizzazione complessiva di molteplici legami familiari e relazionali tra il titolare dell'impresa e un familiare condannato per un grave delitto aggravato dalla finalità mafiosa.
  • Ai fini della valutazione prefettizia della permeabilità mafiosa, possono assumere rilievo congiunto la coabitazione o la residenza al medesimo indirizzo del titolare dell'impresa e del familiare esposto a rischio mafioso, l'impiego di quest'ultimo nell'impresa e rapporti economici continuativi, quali la locazione di un fondo con durata pluriennale.
  • La circostanza che il familiare abbia lavorato nell'impresa sino a una data successiva all'adozione dell'interdittiva può essere valorizzata, in sede cautelare, quale elemento attuale di collegamento relazionale ed economico idoneo a sostenere la motivazione del provvedimento prefettizio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.