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Ordinanza

Ordinanza n. 567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00397/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale della Provincia di Foggia che ha sospeso temporaneamente il procedimento per il PAUR e il procedimento AIA relativo alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento provinciale. La controversia riguardava la sospensione del procedimento relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per il rilascio del PAUR, nonché del contestuale procedimento AIA. La Provincia aveva motivato la sospensione richiamando una nota di ARPA Puglia, dalla quale risultavano superamenti del parametro dei fluoruri nelle acque sotterranee in due dei tre piezometri installati nell’area interessata dal progetto. L’appellante contestava, in sede cautelare, la legittimità della sospensione e deduceva la necessità di ottenere la tutela interinale, prospettando altresì un pregiudizio derivante dal differimento del procedimento autorizzatorio. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente indicati i singoli motivi di censura articolati contro il provvedimento o contro l’ordinanza del TAR. La Provincia ha resistito sostenendo la correttezza della sospensione, anche in ragione dell’esigenza di attivare gli approfondimenti previsti dalla normativa in materia di contaminazione e bonifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato il diniego della misura cautelare pronunciato dal TAR. Ha rilevato che l’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 consente la realizzazione di determinati interventi nei siti oggetto di bonifica solo a condizione che essi non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica e non determinino rischi per la salute. Secondo il Collegio, tale disciplina presuppone che l’iter di bonifica sia stato avviato e si trovi nella fase di esecuzione o completamento, circostanza non risultante dagli atti. Non risultavano inoltre l’attivazione della procedura prevista dall’art. 242 del d.lgs. 152/2006 a seguito della segnalazione di ARPA né la predisposizione del piano di indagini preliminari previsto dall’art. 242-ter, comma 4. Il Collegio ha ritenuto quindi preliminare lo svolgimento delle procedure di tutela ambientale e sanitaria, anche in applicazione del principio di precauzione, che consente l’adozione di misure protettive in presenza di incertezze o ragionevoli dubbi circa rischi per la salute senza attendere la piena dimostrazione della loro effettiva esistenza e gravità. Il periculum è stato giudicato generico e non adeguatamente dimostrato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori, in favore della Provincia di Foggia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze adottate dal giudice di primo grado.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa del procedimento per il provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto proposto.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    La procedura prevista per i siti con potenziale contaminazione deve essere attivata a seguito degli accertamenti che evidenzino possibili superamenti dei parametri ambientali.

  • art. 242-ter d.lgs. 152/2006

    “nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo…. a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

    La realizzazione di interventi nei siti oggetto di bonifica è subordinata alla loro non interferenza con l’esecuzione e il completamento della bonifica e all’assenza di rischi per la salute. Il Collegio ha ritenuto che la disposizione presupponga uno stato dell’iter di bonifica riconducibile alla fase di esecuzione o completamento.

  • art. 242-ter, comma 4, d.lgs. 152/2006

    “nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente”

    In assenza di caratterizzazione dell’area, il proponente deve accertare lo stato di potenziale contaminazione mediante un piano di indagini preliminari concordato con l’agenzia ambientale competente; tale adempimento risultava mancante.

Massime di principio

  • La realizzazione di interventi nei siti oggetto di bonifica ai sensi dell’art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 è subordinata alla verifica che le opere non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica e non determinino rischi per la salute; la disciplina presuppone quindi un iter di bonifica già adeguatamente definito e riconducibile alla fase di esecuzione o completamento.
  • Quando accertamenti ambientali evidenziano possibili superamenti dei parametri di contaminazione, lo svolgimento della procedura prevista dall’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e degli eventuali necessari approfondimenti costituisce una verifica preliminare rispetto alla prosecuzione o alla definizione dei procedimenti autorizzatori relativi a nuovi interventi nell’area.
  • Se la caratterizzazione del sito non è stata ancora realizzata, l’art. 242-ter, comma 4, del d.lgs. 152/2006 impone al proponente l’accertamento dello stato di potenziale contaminazione mediante un piano di indagini preliminari concordato con l’agenzia ambientale territorialmente competente; l’assenza di tale piano impedisce di ritenere completata la necessaria istruttoria ambientale.
  • Il principio di precauzione consente all’amministrazione di adottare misure di protezione quando sussistano incertezze o un ragionevole dubbio sull’esistenza o sulla portata di rischi per la salute, senza dover attendere la piena dimostrazione dell’effettiva esistenza e gravità del rischio.
  • In sede cautelare, il periculum in mora deve essere specificamente allegato e dimostrato; una prospettazione generica del pregiudizio derivante dalla sospensione del procedimento non è sufficiente a ottenere la misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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