Sentenza n. 1140/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla segnalazione di presunti abusi edilizi e sulla richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha segnalato al Comune, con istanza PEC del 9 febbraio 2026, la realizzazione di opere che riteneva abusive nell’appartamento sovrastante il proprio: una tettoia di circa 65 mq e alta due metri, stabilmente ancorata al terrazzo, asseritamente incidente su volume, sagoma e paesaggio; la chiusura in muratura di un balcone, con ampliamento volumetrico e mutamento di destinazione d’uso; e l’installazione di una vasca sul terrazzo, ritenuta rilevante anche sotto il profilo statico e funzionale. A fronte dell’inerzia comunale, la ricorrente ha presentato una diffida senza ottenere riscontro e ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune e la proprietaria delle opere, quale controinteressata, non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse della proprietaria dell’immobile sottostante ad attivare i poteri comunali di vigilanza e, se necessario, repressivi in materia edilizia, in quanto proprietaria confinante e potenzialmente pregiudicata dalle opere contestate. Ha ritenuto la segnalazione circostanziata e documentata, tale da imporre al Comune l’attivazione e la conclusione di un procedimento di verifica con provvedimento espresso. L’obbligo di provvedere deriva dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, dall’art. 193 della legge regionale richiamata nella sentenza e dall’art. 2, comma 1, l. 241/1990. Il Comune avrebbe dovuto determinarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il giudice ha ordinato al Comune di svolgere gli accertamenti e fornire un riscontro completo entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, indicando se gli abusi sussistano e, in caso positivo, quali procedimenti siano stati intrapresi. Il TAR non ha disposto allo stato la nomina del commissario ad acta, riservandola a un’eventuale successiva istanza in caso di persistente inerzia. Il Comune è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, mentre le spese sono state compensate tra le parti private.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
Attribuisce al Comune i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio e fonda, nel caso di segnalazione circostanziata, l’obbligo di svolgere la verifica richiesta e di pronunciarsi espressamente.
art. 193 l.r. n. 65/2014
È richiamato insieme all’art. 27 d.P.R. 380/2001 quale base dell’obbligo comunale di esercitare la vigilanza edilizia e di concludere il procedimento conseguente alla segnalazione.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza (...) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Impone la conclusione espressa del procedimento quando esso consegua obbligatoriamente a un’istanza; il TAR ne ricava l’obbligo del Comune di riscontrare la segnalazione edilizia.
Massime di principio
- Il proprietario confinante, o comunque il soggetto che dimostri un concreto pregiudizio potenziale derivante da opere edilizie presumibilmente abusive, è legittimato a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia.
- Quando la segnalazione di presunti abusi edilizi è circostanziata e documentata, il Comune non può rimanere inerte, ma deve attivare e concludere la verifica con un provvedimento espresso, anche se l’istanza proviene da un privato diverso dal proprietario dell’opera.
- L’obbligo di provvedere sulla segnalazione edilizia deriva dal combinato disposto delle norme che attribuiscono al Comune la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e dell’art. 2 l. 241/1990; il giudice può ordinare all’amministrazione di svolgere gli accertamenti e indicare se sussistano abusi e quali procedimenti siano stati avviati.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può fissare un termine perentorio per il riscontro amministrativo, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della sussistenza dell’abuso o nell’adozione delle eventuali misure repressive; la nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, in caso di ulteriore inerzia.
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