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Sentenza

Sentenza n. 10636/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso ex art. 116 cpa per accedere a documentazione relativa a impianti di diffusione e collegamento costituenti la rete effettivamente asservita alla concessione ministeriale n. -OMISSIS- del 25/10/1994.

Giustizia amministrativa202600356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso documentale relativo alla consistenza e alla composizione degli impianti afferenti a una concessione ministeriale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La procedura fallimentare ha chiesto al Ministero la documentazione relativa alla rete di impianti asservita a una concessione ministeriale del 25 ottobre 1994, allo scopo di ricostruire quali impianti fossero presenti al momento di un'operazione di scissione del 2013, quali trasferimenti fossero successivamente intervenuti e quali atti amministrativi li avessero autorizzati, così da individuare e recuperare i beni riconducibili alla massa fallimentare. Dopo un primo riscontro del Ministero, l'istante ha circoscritto la domanda alla mera elencazione degli impianti attualmente afferenti alla concessione, riservandosi ulteriori richieste. L'Ispettorato territoriale ha tuttavia respinto l'accesso, ritenendo estranei alla revocatoria gli impianti successivamente acquistati e insussistente un interesse giuridicamente rilevante alla loro conoscenza. In giudizio, la ricorrente ha ulteriormente chiarito che la richiesta serviva a verificare l'evoluzione della configurazione della concessione dal 2013 in poi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che l'informazione relativa agli impianti trasferiti nell'operazione di scissione era già nella disponibilità dell'istante, poiché analiticamente indicata nell'atto di scissione trasmesso al Ministero. Il diniego non era fondato su una valutazione dell'utilità concreta della documentazione rispetto alla pretesa della procedura, ma sull'assenza di correlazione e strumentalità tra i documenti richiesti e l'interesse dichiarato, quale risultava dall'istanza originaria. Tuttavia, i chiarimenti forniti solo nel ricorso hanno precisato l'interesse ostensivo, diretto a ricostruire le modifiche della concessione dal 2013 a oggi. Il Ministero ha quindi depositato in giudizio un estratto del Registro Nazionale delle Frequenze contenente l'elenco degli impianti accertati come estranei alla revocatoria; tale produzione è stata ritenuta idonea a soddisfare la domanda di accesso come precisata in giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Ricorso ex art. 116 c.p.a. per accedere a documentazione relativa a impianti di diffusione e collegamento

    Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il provvedimento riguarda una domanda di accesso documentale, valutata in rapporto alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante e al nesso di correlazione e strumentalità tra documenti richiesti e interesse ostensivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la sussistenza dell'interesse ostensivo deve essere valutata in rapporto alla correlazione e strumentalità concreta tra i documenti richiesti e la posizione giuridica che il richiedente intende tutelare.
  • La domanda di accesso può essere precisata nel corso del giudizio; quando i chiarimenti forniti consentono di individuare con maggiore precisione l'interesse ostensivo e l'amministrazione produce documenti idonei a soddisfarlo, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Non sussiste una pretesa ostensiva su informazioni già nella disponibilità del richiedente, sicché la documentazione già posseduta può escludere, per quella parte, l'utilità attuale dell'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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