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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05426/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con un istituto di credito sin dal 1989, comprensivi di un conto ordinario e di conti accessori utilizzati per anticipazioni su fatture e su contratti con l'estero. La società ha dedotto l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto mai concordata, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente addebitato. Ha inoltre contestato tre contratti derivati, assumendo violazione degli obblighi informativi e di corretta esecuzione, con richiesta di nullità o risoluzione e restituzione degli addebiti. Il tribunale aveva in parte accolto la domanda, ma la corte d'appello l'ha respinta. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per l'asserito deposito tardivo di un documento decisivo relativo alla capitalizzazione degli interessi; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. perché, espunto quel documento, mancava prova della legittimità dell'anatocismo; 3) violazione degli artt. 116, 117 e 120 TUB e dell'art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 per l'asserita illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi in mancanza di valida convenzione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché la corte d'appello avrebbe solo richiamato sinteticamente la consulenza tecnica senza effettiva confutazione delle censure; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la posteriorità del contratto-quadro rispetto al primo derivato, fatto ritenuto rilevante per dimostrare l'inadempimento informativo della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione del documento tardivo non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza, cioè di indicare dove e come la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondati, per effetto di tale inammissibilità, anche i motivi secondo e terzo, perché non era più possibile contestare in cassazione l'utilizzo del documento nel giudizio di merito. Ha escluso il vizio di motivazione apparente in relazione al quarto motivo, affermando che la sentenza di appello conteneva una motivazione effettiva e comprensibile, sufficiente secondo il paradigma del "minimo costituzionale". Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la censura non era specifica e, comunque, la corte d'appello aveva deciso la questione dei derivati sulla base di una ratio autonoma: mancanza di prova di un danno concretamente identificato e causalmente collegato alla dedotta violazione degli obblighi informativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Il rispetto dei termini per il deposito di documenti è rilevante nel merito, ma in cassazione la censura è inammissibile se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è stata specificamente autosufficiente nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla decisione non fondata sulle prove è infondata se viene meno il presupposto fattuale di contestazione relativo all'utilizzo del documento ritenuto decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non è idonea a sovvertire la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito quando mira in realtà a rivalutazioni fattuali.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dalla ricorrente in tema di validità delle condizioni economiche applicate al conto corrente e alla capitalizzazione degli interessi.

  • art. 120 TUB

    Richiamato dalla ricorrente in tema di anatocismo bancario e necessità di una valida convenzione conforme alla disciplina di settore.

  • art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamata quale parametro per la legittimità della capitalizzazione reciproca degli interessi, subordinata alle condizioni contrattuali e regolamentari applicabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove o per contestare accertamenti di fatto non dedotti nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è valida se contiene una motivazione effettiva che consenta di comprendere la ratio decidendi, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento delle parti.

  • artt. 157, 159 e 161, comma 1, c.p.c.

    Eventuali nullità del primo grado devono essere fatte valere nei limiti e con gli strumenti propri dell'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria è solo strumento illustrativo delle censure già proposte e non può sanare l'inammissibilità originaria di un motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che introduca una questione non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica in modo autosufficiente dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il vizio di violazione di legge non consente di introdurre nuovi temi di indagine fattuale né di chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o internamente irriducibile; non è sufficiente dedurre una motivazione sintetica o non condivisa.
  • L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non una questione giuridica o un argomento difensivo.
  • Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata, il motivo è privo di decisività anche se alcune argomentazioni della sentenza vengano contestate.
  • La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi né rimediare ai difetti di specificità o autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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