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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08934/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un atto di costituzione di fondo patrimoniale con cui i ricorrenti avevano vincolato tutti i loro immobili. La controparte, sorella di uno dei ricorrenti, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace quell’atto, sostenendo che esso pregiudicasse la soddisfazione del proprio credito nascente da disposizione testamentaria del padre, credito poi azionato con decreto ingiuntivo divenuto definitivo. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello su otto profili: 1) avrebbero dovuto essere chiamate in causa le figlie per un asserito litisconsorzio necessario, perché la domanda sarebbe stata anche di simulazione assoluta; 2) sarebbe stato erroneo ritenere le domande di revocatoria e simulazione proposte in graduazione e non in cumulo inammissibile; 3) il credito non sarebbe stato correttamente qualificato, perché si trattava di legato soggetto a termine ex art. 649, comma 3, c.c., e non di integrazione di legittima; 4) conseguentemente il credito sarebbe sorto ed esigibile solo dopo la costituzione del fondo, escludendo la revocatoria semplice e imponendo la prova della dolosa preordinazione; 5) non sarebbe stata provata la sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale, poiché i beni restavano formalmente ai coniugi e non erano iniziate esecuzioni; 6) la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare la dichiarazione resa da uno dei ricorrenti in interrogatorio libero e nel ritenere non provata la capienza del patrimonio residuo; 7) sarebbe stata applicata in modo improprio la revocatoria semplice e non quella con dolosa preordinazione; 8) la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e la regolazione delle spese sarebbero state immotivate e ingiuste. La Corte di cassazione respinge tutte le censure, rilevando in sintesi che: la domanda principale era la revocatoria e l’azione di simulazione era solo subordinata; non vi era interesse alla doglianza sul contraddittorio in relazione alla domanda subordinata non esaminata; la qualificazione del credito come pretesa di integrazione di legittima risultava ormai coperta da giudicato per effetto del decreto ingiuntivo non opposto; il fondo patrimoniale, essendo atto gratuito e successivo al sorgere del credito, era assoggettabile a revocatoria ordinaria, essendo sufficiente la scientia damni; non era stata fornita prova che il creditore potesse soddisfarsi sul patrimonio residuo; la condanna per lite temeraria era sorretta dalla pretestuosità e ripetitività delle difese, anche alla luce del mancato rispetto del giudicato.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso per cassazione. Conferma la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva a sua volta confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, con cui era stata accolta l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla creditrice contro l’atto di costituzione di fondo patrimoniale. Ritiene infondate o in parte inammissibili tutte le censure, ribadendo che il credito della controricorrente era già definitivamente accertato, che l’atto dispositivo era successivo al credito ed era gratuito, e che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era giustificata dalla natura pretestuosa del gravame. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per la revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo è successivo all’insorgenza del credito e ha natura gratuita, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; non occorre la prova della dolosa preordinazione.

  • art. 102 c.p.c.

    La doglianza sul litisconsorzio necessario è infondata perché la questione riguardava una domanda subordinata non esaminata, rispetto alla quale mancava interesse concreto alla censura.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul vizio di motivazione, ma la Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 1414 c.c.

    La Corte osserva che le domande non erano proposte in cumulo ma in graduazione; non vi era quindi un inammissibile cumulo tra simulazione e revocatoria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è ritenuta esistente e sufficiente; non ricorre il vizio di motivazione apparente.

  • art. 649, comma 3, c.c.

    Non si applica perché la disposizione testamentaria non è stata qualificata come legato, ma come obbligo di integrare la quota di legittima.

  • art. 663 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi del termine, ma la Corte esclude la pertinenza della norma alla fattispecie, poiché il credito è stato comunque accertato con giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, fa stato tra le parti anche in altri giudizi e preclude ulteriori contestazioni sulla esistenza del credito.

  • art. 185 c.p.c.

    La censura relativa al valore confessorio dell’interrogatorio libero è infondata; la conciliazione non è intervenuta e la norma non rileva nel caso.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova grava sul debitore che intenda sottrarsi all’azione revocatoria dimostrando la capienza del patrimonio residuo e l’assenza di pregiudizio per il creditore.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia nella qualificazione della revocatoria come semplice, essendo coerente con la domanda e con l’accertamento compiuto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è confermata in presenza di un gravame pretestuoso, generico e ripetitivo, senza necessità di allegare e provare uno specifico danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e la condanna alle spese di cassazione è confermata a carico dei ricorrenti.

  • art. 92 c.p.c.

    Non ricorrono giusti motivi per compensare le spese; la richiesta in tal senso è respinta.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme al giudicato e alle spese, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Parametro di riferimento per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito e ha natura gratuita, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza del debitore che l’atto possa pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore; non è richiesta la prova della dolosa preordinazione.
  • Se una domanda di simulazione è proposta solo in via subordinata rispetto alla revocatoria, non sussiste interesse concreto a dolersi in cassazione del mancato esame della subordinata quando la domanda principale è stata rigettata nel merito o comunque non accolta dal giudice di merito.
  • Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto preclude ogni ulteriore contestazione sulla esistenza del credito in successivi giudizi tra le stesse parti.
  • In tema di revocatoria, grava sul debitore l’onere di dimostrare che il creditore avrebbe comunque potuto soddisfarsi sul patrimonio residuo, restando insufficiente la mera allegazione della permanenza formale della titolarità dei beni o della mancata instaurazione di esecuzioni.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di un danno specificamente allegato e provato, quando l’impugnazione risulti pretestuosa, generica e reiterativa di difese già ritenute manifestamente infondate.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l’esposizione del percorso logico-giuridico; non lo è se la sentenza affronta la questione e consente di comprendere la ratio della decisione, anche se la parte non condivide la valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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