Sentenza del 23/09/2016 n. 18650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRAP e recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato, emersa dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2002 relativa all’anno 2001. Contestava il mancato invio dell’avviso bonario e il difetto di motivazione della cartella. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima la cartella per omessa comunicazione dell’avviso bonario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’avviso bonario non fosse necessario poiché l’iscrizione a ruolo derivava da un controllo automatizzato senza rettifica della dichiarazione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato tale motivo perché ha rilevato preliminarmente un vizio processuale: l’appello era stato notificato solo alla società e non anche al concessionario della riscossione, parte del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio in appello. Ha ritenuto necessaria la partecipazione del concessionario della riscossione anche nel giudizio di secondo grado, configurandosi un litisconsorzio necessario processuale ai sensi dell’art. 331 c.p.c. La mancata integrazione del contraddittorio ha comportato la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza della CTR. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario e decidere nuovamente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La questione sostanziale sull’obbligo di inviare l’avviso bonario è rimasta non esaminata.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.c.
Il concetto di causa "inscindibile" comprende anche le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Quando più parti hanno partecipato al giudizio di primo grado e la controversia è inscindibile, tutte devono essere presenti anche nel giudizio di impugnazione, per evitare giudicati contrastanti. Se una parte viene pretermessa, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza sono nulli.
Art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000
La norma era stata invocata dalla società per sostenere l’obbligo di preventiva comunicazione dell’avviso bonario e la conseguente illegittimità della cartella. La Corte di cassazione non ha però deciso la questione, rinviandola al giudice di merito.
Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997
Richiamata dall’Agenzia delle Entrate per sostenere la correttezza dell’iscrizione a ruolo derivante dal controllo automatizzato. La Corte non ha esaminato la relativa censura.
Art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, posto a fondamento della cartella impugnata. La sua applicazione concreta è rimasta da valutare nel giudizio di rinvio.
Artt. 54-bis e 60, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione al controllo automatizzato e alla riscossione delle somme IVA. La Corte non ha affrontato il merito della loro applicazione.
Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato dall’Agenzia nel motivo concernente le somme iscritte a ruolo e le conseguenze sanzionatorie. La questione è stata assorbita dal rilievo processuale.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna una cartella nei confronti sia dell’ente impositore sia del concessionario della riscossione, e entrambi partecipano al primo grado, la controversia può richiedere la presenza di entrambi anche in appello.
- L’appello notificato soltanto ad alcune delle parti non è necessariamente inammissibile, ma il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse.
- Se il giudice d’appello omette tale ordine e decide senza una parte necessaria, l’intero giudizio di secondo grado e la relativa sentenza sono nulli; il vizio può essere rilevato d’ufficio anche in cassazione.
- Quando la cassazione rileva un vizio processuale preliminare, può cassare con rinvio senza esaminare le questioni sostanziali, che dovranno essere nuovamente valutate dal giudice di rinvio.
- La decisione non stabilisce se l’avviso bonario fosse effettivamente obbligatorio nel caso concreto: tale questione resta aperta e dovrà essere decisa nel nuovo giudizio dopo la regolare integrazione del contraddittorio.
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